Critica Sociale - XV - n. 22-23 - 16 nov.-1 dic. 1905

350 CRITICA SOCIALE ~) menll'e com1>ieun atto indiretto o accessorio di lai·oro,così ordinario come straordinario; b) quando l'operaio corre il rischio menfre compie 1m otto di cui il- lavoro non clelel'miua la genesi, ma la modalitù cli tempo e di luogo (il che avviene precisa– mente per gli atti che riguardano il soddisfacimento dei bisogni degli operai). ,, Oiova da ultimo notare, in lode del Carnelutti, che egli scrive con un'italianità e un brio, poco consueti negli autori di studt legali. *'!:"" Nella vicina Francia si disputa intorno ad un'interes– sante questione: se la giurisprudenza possa essere, non solo interprete, ma creatrice acldirittura della legge. For::;e, ciò sarebbe pericoloso, e, certo, sarebbe con– trario ni principi che reggono l'attuale ordino giuridico. Dopo le gravi e giuste critiche, che il Carnelutti muove alla. nostra. magistratura per la sua gretta interpreta– zione delle leggi nuove, e in particolare di quella sugli infortunt, noi saremmo tentati di esprimere una spe– ranza, assai più modesta di quella vagheggiata da al– cuni nostri fratelli lati11i: che la magistratura, nonchè rar le~gi nuove, almeno non rendesse vane in pratica o - che è lo stesso - non avesse a di-sfare coi suoi sofismi le migliori fra le leggi odierne. a. l. CONTJDNUTO lD LU[I'l'I di una legge sol ~iposo Settimanale (Postilla alla monografia: Pe,· tm uior,10 <li dposo) ( 1 ) HL Due (lor· 1.um, enti i11ylcsi. Xon a titolo di semplice curiosità, ma a meglio illustrare le osservazioni del signor Klein e a com– pletare la. nostra obiettiya esposizione, pubblichiamo ora duo documenti interessantissimi, ignoti a quasi tut.ti coloro che hanno sempre sulla bocca l'Tnghil– terra. L'uno è l'Atto famoso del l661 che trnduciamo con fedeltà. letterale dal testo inglese, col periodare esuberante ed involuto del tempo. Mette conto di far conoscere il primo monumento legislativo che diede sanzione obbligatoria ed organica al riposo ebdomadario. TI let.tore ce ne sarà. grato. ANNOdi R},GNO di CARLO II Re d'lnghilfen-a, Scozia, F'rancia & lrlanda . XXIX. Al Parlamento convocato e tenuto a "\Yestminster 1'8 di maggio A. D. 1661, 18° del regno del nostl'O Gra– ziosissimo Sovrano CARLO Il, per la grazia di Dio Re d'fnghilterra, fii Francia, di Scozia e di frlanda, difen– sore della fede, ecc., ecc. LEGGE per la migliore osservanza del giorno del Sig·nore, comunemente chiamato domenica (1). T. Per la migliore osservanza e santa preservazione del giorno del Signore, comunemente detto domenica, sia questa Legge votata dal llarlamento e sanzionata dal Re, che tutte le leggi in vigori:, concernenti l'osser- (1) l'n· 1m glorno di /'/,poso; cà!toro Remo Sil.ndr,m, 1mn110-Pnlormo, 1002, oent. t:,Q. i 2 J ÀII À('( tor the bt/ttl' obsen:aliOII Of lllt Lo,·d's Dav, C0/11/)IOIIIU ca/led s,md(lv. vanza del giorno del Signore, e perciò referentisi alla Chiesa, siano esattamente eseguite e che ogni persona deva. dedicarsi in quel giorno ai doveri di Pietà e di vera Religione, pubblicamente e privatamente; e cho nè mercante, nò artigiano, operaio, lavoratore, o qualsiasi altra persona, po!isa fare o esercitare alcun lavoro, affare od opera dell'ordina.rio proprio mestiere nel dì del Si– gnore, in nessuna. parte di esso (eccettuati uffici di ue– cessifa e carità soltanto); che ogni individuo, dall'età di 14 anni in su, trasgredendo lo osservanze, incorrerà per ogni trasgressione nell'ammenda di 5 scellini; e che niuna. persona, o persone qualsiansi 1 bandiranno, offri– ranno od esporranno in vendita, masserizie, merci, frutta, erbe, o qualunque suppellettile, nel dì del Signore o nel corso di esso, sotto pena, ad ogni trasgressore, che gli saranno confiscato le stesse merci offerte o poste in vendita. IL Ed è anche decretato, che nè mandriano, nè cor– riere, birocciaio, bc,ccaio, rigattiere, lui o alcuno dei suoi dipendenti, viaggerà o interverrà nella osteria o locanda propria o di altri nel giorno del Signore, sotto pena che cia9cuno, ed ogni cotal trasgressore, sarà. multato di 20 scellini per ogni trasgressione; e che non persona o persone lavoreranno, impiegheranno o ,•iaggeranno nel dì del Signoro con barca, battello, chiatta o gondola, eccettuato per una eccezionale necessità, da permettersi dn. qualche giudice di Pace di Città, Borgata, o Comune, dove sarà accaduto un sinistro, sotto pena che il col– pevole subirà la confisca. e inoltre la perdita di 5 scel– lini per ogni trasgressione: e che, se qualche persona, contravvenendo a qualcuna delle prescrizioni, sarà per ciò condannato innanzi a qualche Giudice di paco dolla Contea, o al Commissario, o a' suoi subalterni, o al Giu– dice <li 1,ace di qualche Città, Borgata, o Comune ove dotto reato sarà avvenuto, in sua o loro presenza; o per confessione della parte 1 per pruova di uno o più te– stimoni con giuramento (che i detti Giudici, Commissari od ufficiali, sono da questa legge autorizzati ad ammi– nistrare), il detto giudice e pubblici ufficiali, emetteranno or,linanza di loro mano e suggello alle guardie di Città, o al Rettore ecclesiastico della Parrocchia o Parrocchie dorn il reato sarà. commesso, di sequestrare le merci offerte o messe in vendita, come dianzi ò detto, e, per confisca e vendita delle stesse in danno del contravven– tore, prcle,,are le ammende o penalità; restituendo l'ec– cedenza della moneta ritrattane; e, in difetto di tale confisca o in caso d'insufficienza o insolvenza del delinquente per pagare le dette am– mendo o penalità, che allora la parte succumbente sia pubblicamente messa in ceppi per lo spazio di due ore; e tutto le anzidette singole penalità o ammende saranno destinate ed impiegate ad uso dei poveri della P,lrrocchia, dove il reato sarà commesso, riservando solo ciò che sarà e potrà esser legittimo a e per ciascun giu– dice1sindaco, capo ufficiale o ufficiali, e per inoltre rimu· nerare colui o coloro che denunzieranno la trasgressione alla legge, secondo la loro discretezza, di maniera che tale remunerazione non eccella la terza parte delle multe o penalità suddette. HL Provveduto a che nulla in questa legge si opponga alla preparazione degli alimenti della famiglia, prepa– rando e \'0n(lendo vivande in locande, o nelle osterie, come così e non altrimenti va provveduto per lo spaccio e vendita del latte prima dello 9 del mnttin-0 1 e dopo le 4. rii sera, · IV. Provveduto ancbe a che nessuno sarà accusato, processato e molestato per qualche trasgressione avanti

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