Critica Sociale - XV - n. 22-23 - 16 nov.-1 dic. 1905

CRITICASOCIALE 349 sempre quella corrispondente a questo mnggior gra,1O di inabilità 11• ,l11rora s11lcaso dtll'optrlliO monocolo ac– ci ~aff> d,lfallro occliio in sey11ito lld i11fort,mio, nella Riri.ila cli dir. comm., anno Il, 1001 1 fa'lc. \'). Ed ha pur ragiono di criticare l'o,·idouto orrore di logica, con cui PAppollo di \'onczla negiwa l'lndonnllà a un operaio ferito i,1 Ol'casioue di lavoro, Rolo perchò Il la,·oro non era stato la ca11satflìcie11te dell'Infortunio. (Allctira sul– l'art. 1 l<g(Jt infortrmi, nella Rit'. cli <lii'. comm., anno 111 1 1905, ra.sc. 1). Che so di questa ramosa legge sugli Infortuni si vo– glia dare, corno volle con noto,·olo modernità di tendenza l'Appello di Milano, una interpretazione esten~i\'11 1 la si dico, erroneamente, leggo politlco-soclnlo o non legge di eccezione nl diritto comune. No, rlsJ)ondc il Carne– luttl, la legge sugll infortuni ò ccrlamonto una legge cli eccozlonc. (Ancora sull 1 inte1JJretazlo11e <lefla leggesugli i11fortu11t, 11O\la Riv. di dir. comm., iurno 2. Hl04 1 fasci– colo VI). Ma che por ciò? Chi vieta. di dare ad essa una interpretazione estensiva? Com'cgli dimostra ampiamente in un altro snggio (C,.Uel'i d'i11terpnta:io,ic ddla legge sugli i11fortu11i 1 nella lfir:. di dir. comm., anno 11 1 190-4 1 fase. lii), so in cllrilto costituendo si può sostenere er– ronea la ,lldlnzione fra leggi generali ed eccezionali per quel che riguarda il metodo d'interpretazione, giac– chè le cosl dette leggi di eccezione non sono che un momento della dinamica del diritto, ch'è impotente a rinno\'8rsl lutto in unn volta; anche in diritto costituito, J)UrOammesso Il carattere di leggo eccezionale della Iegtro sugli Infortuni, ù assurdo, o per lo meno arbi– trarlo, Il sostenero che essa debba lntcrprelnr3i restrit– tivamente, polchò l'art. 4 dello Disposizioni preliminari al Codice chilo vletn, sl, l'interJ>retaziono analogica delle leggi di eccezione, ma non no ,·Iota niente affatto l"in– terpretazlono estensl,·a. Nel dubbio, dunque, In legge sugli infortuni dovo Interpretarsi con erltert estensivi 1 poichò non ò nò vero nò preciso il dire che essa legge non è leggo dl giustizia, ma solo leggo di convenienza o di transazione (anche questo ebbe Il coraggio di dire la magistratura, con un criterio che, so, per dannata ipotesi, rosso vero, sarebbe però 1>olitlco- o quindi, ove rosso applicato dalla magistratura, incostituzionale - o non già giuridico), come non ò esatto Il sostenere che essa arrechi un onere agli Industriali a esclusivo beneficio degli operai. JI vero si ò cho la legge sugli inrortunl ò una espressione vivace di una mo1lerna ten– denzo. legislativa, come apJ>aro da un esame di essa in rapporto al principio nuovo della responsabilità obbiet– th'a, in rapporto alla legislazione del lavoro e a quel diritto industrialo ch'ò In via di formazione, ed infine in rapporto al complesso sistema dell'assicurazione ope– raia. La nuova legge si pro1>one,sopra tutto, di proteggere, mercé l'usicuraziono, I diritti degli operai: coi.lesta tu– tela legislath•n dell'assicurazione è come una corazza che l'operalo porta nella sua opera faticosa. Siccbè egli avrà sempre Il diritto di essere indennizzato dell'infor– tunio sofferto, nnche se Plmprondltoro omise di denun– ziare l'infortunio. lln, in tal caso, l'nziono dell'operaio deve esperirsi contro l'assicuratore o contro l'imprendi– tore P l.'avv. Carneluttl csnmlna tnlo questiono in un altro Saggio (La omessa de,11111zia <lell 1 i11fort1111io sul la– voro nei riyum·di della responsabililcì. dell'Istituto assicu– t·atore, ncllfl llit:ist<i s11gli lllfortuni dd J.,1woro, Nuova Serie, voi. I; parto I) e dl~tlnguo duo Ipotesi: o la po– lizza contiene la clausola di decadenza per la omessa denuncia, o tato clam1ola uou ,·'è. Nella prima ipotesi, l'autore so:;tleno cho l'operaio non ha nzione per l'in– dennizzo contro l'R'!'llcuratore, ma IJcn'{lcontro l'impren– ditore1 Il quale ò obbligato J)Cr l'art. 31 a p&J;argli la somma cho gli avrebbe corri'{pO!ltO l'M!llcuratore, nonchè n versare una somma eguale nella Ca,sa istituita ir: rorz.a 1lell 1 art. :n, o Incorro inoltro nelle penalità. stabi– lite dallo slo~so art. 31. Xolla seconda Ipotesi si sostiene che la omos;;a denunzia non costilui!ICOeau3a legittima di risoluzione del contratto per 11Jstituto auicuratore, il quale dunque non può opporre nll1O1>oraiola exceJJtio inatlimpltli co11traclus. Spetta perb all'Istituto assicura– tore il diritto di chiedere all'imprenditore il risarcimento del danno causato dall'omessa denunzia, il qual danno si rlsol\•e generalmente nel pli1 lungo o costoso proce– dimento giudiziario incoato a cauRa dell'omessa denunziA. e che, con la denunzia, si sarebbe J)Otulo O\'itare, giac– chò In coutroYorsin si snrebbo potuta sopire nell'ante– riore stadio amministrativo. L'art. 7 della leggo sugli inrorluni, ch'è il più tor– mentato od li più Interessante, trorn nell'an-. Carne· lutti un esegeta acuto o Yalente. A quest'nrticolo egli dedica un 1 inticra elaborata monografia: O ·casione del laroro (11rt. 7 della lrgge sugli i11forllmi) (nella Rir. cli tlir. comm., anno Ili, l90j 1 fase. 1-11) 1 in cui, prendendo in esame In legge nostra e lo analoghe disposizioni delle leggi ~tranlerc, o una larga giurisprudenza italiana cil estera, ha buon gioco per dimostrare che il nostro le– gislatore ebbe un fino intuito noi dire che per la risar– cibilità dell'infortunio basta che Il lavoro sia occasione o non ca11.ia d ello stesso (un principio, forse, di cui il legislatore stesso non ,•ide tulta la portata, quando Io determinò: o che la nostra magistratura ra opera con– traria, anzlchè conforme, allo spirito della legge, quando con ,•ari iJOfismicerca di restringere Il principio mede– simo. L'autore analizza, con buona logica 1 il concetto di " occasione ,,, il rapporto occasionalo tra infortunio o lavoro, Il rapporto tra la,•oro o rischio, i diYorsi ri– sch I, ecc., ccc. Sarebbe troppo lungo seguire l'autore In tutti i suol vari o minuti rngionnrnenti, vivlflcntl da copiosi esempi prntici ed animati da arguti s1mntl polemici. Snrà me– glio ria,sumero senz'altro I risultati dell'accurata inda– gine con lo slesso parole dell'autore: • Il lavoro ,11\ occasiono all'Infortunio quando esso de– ter111i11a l att11alilà della causa tffkimte clell'rnfort1mio, 03sia quando delermi11a la esistenza o la qua11tità del rischio (sut.ibieltit·o) dell'operaio. 11 "' Per decidere so il lavoro determini li rischio del– l'oporaio occorro una duplico Indagine: I. So si trù.ttl di rischio gmerlco oppure specifico di• ,·etto o il1dintto. As,odato che Il rischio ò generico, ò e3cJu,a senz'altro la protesslonalltò. dell'infortunio. Xou cosl so Il rischio à specifico, nel qual caso bisogna an– cora ricorcare: IL & la pnsmza d~ll'ope,·a,o ,id 1"ogo e ,ul tempo, in c,d si ma11ifestò il ,·ischio (che ò normalmente il luogo e li tempo In cui avvenne l'infortunio), sia determinata dal lai.•oro. ~; ciò si verifica.: a) quamlo l'operaio corre il rischio mentre compir tm atlo determinato clel lat•oro, ossia: ci.) mentre co1111Jie 1111 atto diretto o effettivo (li lat·o,·o,compresi ili quesU 1101i solo (Ili atti appai-tene 11 ti. alla f1111zio11e speci{lcamente affidata all'operaio, ma anche gli alti co111u11que eseguiti per o,·t1111e <lell'imprtnditon o in c,iuto dei compqg11i, t pure quamlo l'alto di laroro s:a compiuto i,1 co11trat·ce11;io11e a onlini o rt9olamenti j

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