Critica Sociale - Anno XII - n. 9 - 1 maggio 1902

134 CRITICA SOCIALE studiose, pazienti, e conscie delle difficoltà. della pugna, a cui si preparano; uno sciame gentile e riso– luto, che intende - massime ove non sia chiamato alla gioia e a.Ila dig-nità del matrimonio - di occu– pare il suo posto e di adempiere il suo ufficio nella societì1. l~ una. generazione nuova - non solo per anni ma per intelletto, per educa:done, per idoaliti'I--, che si viene formimdo. J~ non ò vana - come sopra avvertivamo - la fiducia che i nuovi studi e le nuove fatiche e preoccupazioni non ne sminuiscano 1 ma ne ingentiliscano e ne affinino la femminilità, e rendano non pili freddo, ma pili consapevole l'adem– pimento di quei clovcri 1 che sono il dolce o i1u.!ien,e crucciante privilegio e carico della donna. x. y. PERIL RIPOSO SE'l'fIMANALE tcco il testo della pro1>osta di legge presentata alla Camera dai colleghi Cabrini,Nofri e Chiesa e svolta da Angiolo Cabrini in una delle ultime tornate: Art. l. Oli i1111>iognti dolio Stnto, dolio t>rovincie, dei Comu11io di ogni oltra pubblica umministrnziono; o chiunque, in modo por– manent.e od avventizio, con rimunerazione fissa o a cottimo o senza rimunerazione porchò a1>1>rondistn, ò oooupato nel lrworo industrialo, i\grieolo o commorcialo fuori della proprii-i. abita– ziono, rtll1t dipondon:m dolio Stn.to, dello Provincie, dei ComuHi, di ogni nitra pubblica amministrmr.iono odoi pri,·ati - devono godere di un ri))oso sottinrnnale non inferiore alle oro 3G con• socutivo. Por lo donne il lavoro dovo cessare allo oro 14 del giorno che precedo quello del riposo sottinumnle. Ogni convenziono contraria ò nulla. Art. 2. 11 giorno del riposo sottima,1alo ò 111. domenica; sah•o lo eooo– zioni prevedute dngli articoli soguouti. Art. 3. l,a giorn11b1di riposo sottinuurnlo può essere stabilito. anche in giorno non festivo por chi è. oooupato: o} uei,rli uffici e noi son·izi pubblici; b) nello farmacie o nello privativo di sali o tabRoohi; e) nello industrio dei trnsporti por term e por ac<111a; cl} noi caffè, ristomnti, ostorio, alberghi o tontri; e) nelle industrie tipogrflficho e giornalist.icho por la stampa o la 11ubbliMziono di giorrrnli quotidiani; f) nei lavori domestici, In questo caso alle persone di cui all'art J devono assicurarsi duo domouioho al mese interamente libero. Art. 4. Quanto ò stabilito uol precedente articolo può n11plicnrsi nuche it <1uo1Jo industrio che, J)Orla loro llllturl\ o in forza di circostanze locali 1 11011 possono subire arresti. Gli esercenti o i direttori di tali industrie doYono però ottenoro favoro,•olo doliboraziono dnl Consiglio comunale che sentirà ))rima il J)aroro: a} della Camera di commercio localo; in mancanza, quello della Ctunora del Comune pili vicino nella Provincia; b) della Camor11,del Ja,·oro localo; in mancanza, quello dolln Camera del Comuuo più vicino nella Provincia; e} 1lol Consiglio Provincialo di Sanità; d) doll'lspettoro del laYoro, di cui all'art. 6. Contro lo decisioni del Consiglio comunnlo è ammesso ri• corso al Ministro di agricoltura) industria o commercio che può, dietro J)aroro doll'lspottoro del lavoro, annullare lo deci– sioni stesso. Art. 5. Negli uffici, stabilimenti, occ., ove il giorno di riposo sia lo stesso por tutti i dipendenti, tale giorno viene indicato diL una tabella. ru caso contrario la tabella indichorit ohit,ramento i turni set- 81b1ote :-] C 1noB1arco timanali, di guisa che gli interessati sappiano in tempo oppor• tuno 111dRtn do! riposo cui llllnno diritto. Lo tabollo dovono essere affisse in luogo do,•o 110sin.agevolo h, letturn agli interessati. Art. G. La vigilanza por l'applicazione della presento leggo ò affidata a Jspcttori do! lavoro olotti dal :i\[inistoro di agricoltur11, i11- 1lustri!l o commorcio l)0r l'applicl\ziono dello leggi sul la~•oro o fra coloro che vengono proposti dalla classe la,·orntrico con regolare votazione presso le Camoro del lavoro oorganizzazioni oongonori. Oli Is1)ottori dunrno in carica duo anni o sono retribuiti dallo Stato. · l loro ttttributi sono stilbiliti da apposito regolamento. A.rt. 7. Il JH'0llriotario, il gorento, il direttore, l'impresario, il cotti– mistn che contn1vvio110 allo dis1>0~izioui contenuto noll'nrf .. J, 2, 3, 4 della presento leggo è 1H1nifocoll 1 anunonda da L. 20 n L. 100 per ogni porsonfl impiegat11-nel lavoro a cui la contr11-v– venziono si riferisco, nu\ non superiore complessivamente a L. 2000; o con UJll\ ammomli~ da I,. 50 a .L. 200 por lo con– tnwvonzioni aJl'Mt. 5. Nel caso di recidiva la pena ò aumentata da un terzo a una metà. • Lo ammendo si do,•ol,·ono nlfo Cassa Nazionnlo<li previdenza por hi im•ali(litit e vecchiaia dogli 01)0rai. Art. 8. Sono abrogato tutto le disposizioni contrario alla. presento legge, In 1111alo entrerà in vigore. col 1° gennaio 1003. Entro questo termino si stabiliranno lo norme porJ'attuaziono di ossa con un regolamento dn approvnrsi con Decreto Reale. Questo disegno di legge, che ha tanta. importanza so– J)ra.tutto J)el ceto dei commessi e degli impiega.ti , ru illu– strato alla Camera con un notevole discorso rii Angiolo Cabrini; del quale vorremmo, se non fosse la feroce spilorceria dello spazio, riprOdurre almeno i brani più salienti. Ma avremo occasiono di evocarli quando - contri– buendo alla necessaria agitazione - ritorneremo sul– l'argomento. GLI SCIOPERI LAPRODUZIONE Hl. {C-011ti-111U1:tW11e) LE Tfl.flfJE UNIONS INGLESI. 3° - I risultati ottenuti. Ma, si domanderà, che hanno poi infine ottenuto le Unioni inglesi? Hanno esse risoluta per il prole– tariato britannico la questione sociale? No, certamente. J\la nell'àmbito della società bor– ghese ad economia.capitalistica, colla sola forza dell'or– ganizzazione, colla minore perdita di energie e di ricche:-:zeche fosse relativamente possibile, e senza danno dell'industria stessa, esse hanno ottenuto, nel– l'interesse dei lavoratori organizzati, e in parte anche dei non organizzati, quanto pili di vantaggi era possibile strappare al naturale egoismo della classe capitalistica. lisse hanno dimostrata l'erroneità della critica degli economisti e dei ca1>italistii i quali affermavano che, tendendo a, innalzare i salar"ì,le Unioni diminuivano i profitti del capitale e quindi arrestavano lo svi– luppo industriale e provocavano l'esodo all'estero del capitale nazionale. Si è dimostrato invece col fatto, che l'alto inte– resse del capitale è dannoso alla ricchezza nazionale (Adamo Smith), e che i.Ibasso interesse stimola. le·

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