Critica Sociale - Anno XI - n. 20 - 16 ottobre 1901

CRTTTCA.SOCTALE 309 biamo solo voluto spicgnrc gli errori cli metodo, per cui l'agitazione pCL· l'autonomia commrnlc finora è stata. fiacca e in seguito sarà. piì.1fiacca che mai; il controprogetto potrà forse i11 avvenire) quando sa– ranno del tutto sn:rnite le illusioni sòrte nella prima metà del 1899,servire a ritrarre j volonterosi dallo sco– raggiamento completo e a far ca1>ire ad essi che l'autonomia comunale non è impossibile a raggiun– gersi, a patto che si segua una vi..t diversa da.quella di prima - Ja sola che conduca con certezza. allo scopo. Statuto della foderazionc nazionale fra i Comuni ital ani per la conquista dell'autonomia Costituzione e scopo. J. - l~ costituita una. Federazio1te fra i, Comuni fta.– liani 1>crla conquistri dcll'auto11omia, comJ>Ostadi tutti i Comuni che vi hanno aderito o vi aderiranno in se– guito. ~- - Sco1>idella Federazione sono: 11,) tutelare i Comuni giurìdicamente e moralmPnte l.lalle illegali so1>r1~ft"azio11i del J)0tere ceutra!e; b) promuovere da. parto dello Stato la trasformazione della legge comunale e pro, 1 inciale, i11 modo che il po• tere centrale pos-.1~ intervenire nella ,,ita dei Comuni solo per legge speciale del Parlamento nel caso di ne• cessità politiche, o per sentenza dell'autorità giudiziaria nel caso di colpe,,oli disordini nella gestione finan– ziaria; e) promuovere, da parte dello Stato, una riforma delle leggi fiscali, afflnchè siano restituite al Comune le entrate necessarie al soddisfa.cimento dei cresciuti bi– sogni della civiltà moderna; • <IJ J>romuo,•ere l'abolizione delle pro,•incie e delle prefetture e la sostituzione al loro posto di Consorzi au– tonomi fra. Comuni. Organizzazione. 3. - J Comuni a.derenti a.Ila li'cclerazione nazionale clonanno associarsi in Federazioni regionali o iuterre– ~iouali, comprendenti non meno di venti Comuni. Ogni l•'ederazione locale si darà. gli ordina.menti interni che crederà pili opportuni. 4, - Ogni lo'edera.zione locale, uella forma che cre– rlerlL piì1 OJ>portuna, nominerà ogni anno, entro il mese di dicembre, un ra1>1)l'esentante; le Federazioni compren• denti pit1 di quaranta. Comuni avranno diritto a due rappresentanti. - I rappresentanti delle ~·ederazioni lo• ca.li , riuniti insieme, costituiscono il Co1MiglioFederale. 5. - Il Consiglio federale ha la ra))presentanza della Vederazione nazionale, nomina il Segretario e ne fissa. lo stipendio o gli obblighi, fissa la propria. sede, amministra i redditi federali, corrisponde colle sole Federazioni lo• cali, salvo il caso contemplato nell'art. 14 1 e ha pieni J)O· teri di nominare Commissioni e fare regolamenti per la trnttazione degli affari. G. - ll Consiglio federale sceglie nel 1>roprio~eno un pl'esidente, uu -.i.oopres1 ll!ute e uu cassiere, i ~1uali po– tranno insieme deliberare in caso d'ur~enza, sal\ 1 0 a sottoporre subito la deliberazione agli altri colleghi del Consiglio. 7. - Ogni Federazione locale ò autonoma e opera sotto la propria esclusiva responsabilità. Una iniziativa presa. da una delle I'ederazioni locali può essere a\'Ocnta alla l~edera;,;ione nazionale, quando Il Consiglio l◄'ederale lo creda. OJ)portuno, o quando ana• Ioga. prOJJosta, fatta dalla l<~ederazionc loca.le stessa. o da altra 1''ederazione loca.le , venga approvata per nfe- 1·emlum. 8. - Il Consiglio federale può indire di sua iniziativa, e deve indire quando sia invitato da due ]'edcrazioni locali, il referendum su qualsiasi J)roposta. 9. - Una proposta si considererà apJ)rovata. per refe– rell(lum quando ottenga l'a.pprovazi.one della maggioranza. delle Federazioni locali votanti e della maggioranza dei Comuni conrederati votanti. Contributi. 10. - Ogni Federazione locale darà alla Cassa federale, In rappresentanza dei Comuni confederati, i seguenti e n B1a cc contributi annui ol.,l.,ligatorii; lire 5 1>er i Comuni da 1001 a 10.000 a.bitanti; lire 10 dr~ 10.001 a 20.000; lire 50 da 20.0001 a 50.000j lire 100 da 50.001 a I00.000; lire 200 da. 100.001 a 200.000, e così di seguito, aumenta.udo lire 100 per ogni 100.000 o frazione cli 100.000 abitanti. :Non si pagano co11tril.,uti per i Comuni di J)Opolazione inferiore ai 1000 abitanti. 11 pagamento dei contributi annui deve essere fatto alla Cassa federale, auticiJ>atamente, entro il gennaio cli ogni anno. Congresso federale. 11. - Nell'autunno di ogni anno si radunerà il Con– gresso dei Comuni confederati, mediante aniso diramato dal Collsiglio federa.le almeno quindici giorni llrima llel– l'apertura. ciel Congresso. 12. - 11 Consiglio federale potri\ convocare dei Con– gressi straordinari; e dovrà. com·ocnrli quando una J)rO• posta analoga, fatta da una delle J,'ederazioni locali 1 sia a1>1>rovataper 1'eferenclum. 13. - A.I Congresso federale ogni Comune potrlt es• i::ere rappresentato da un solo rappresentante; ogni ra.J)• 1>resentante avrà diritto ad un solo voto, ancorchè ra))• presenti due o pii1 Comuni. 14·.- Almeno quindici riorni prima ciel Congresso or• dina.rio, il Consiglio fe <ler.de 1,isu:derìt lilli~ ou·colari, a clascùn Comune confederato <'Olla indica;,;ione clcgli og• getti che il Consiglio intende J>ortal'e al Congresso, o di quelli che fo~scro stati pro11osti dai singoli Comuni con– federati. - 11 Consiglio federale p1·esenterà 1tlCongresso una relazione degli affari trattati dalla Federazione e il bilancio, una copia del quale dovn\ essere spedii-a a ciascun Comune confederato ihsieme alla circolare di con,,ocazione. 15. - 1u ogni Congresso, prima. clella cliiusura, si de– signerì~ il Comune incaricato cli accogliere il Congresso successivo. ]J, l<'!:l)J:RALISTA . ILDISEGNO DILEGGE MILLERAND PERLOSCIOPERO EL'ARBITRATO BBLIGATORI! OISECil\10 OI ùECiCiE. Il Preside11le della ReLJUbbUca francese: DECRETA: Il diseg110tli legge seguente sarti p1·esentato alla Camera cleicleJmlati <lalPresidente <lel CousiaUo, Ministro ,lell'ln• lenw, e <lalMinistro del Commercio,dell'Jmlust1-ia e delle Postee 'l'elegrn{i"' che sono il1c<n-icati cli esporne i motfvi e <li sostemirne l<,, tliscussio11e. L - Og11ettoe limit-i della. legge. Ari. 1. - In ogni stabilimento industrinlo o commercialo, cho OOOIIJ)i nlmono 50 OJ)crnio impiegati, un av,•iso a 11tnm1)fl, <"OllilognnW ~ og1:i OJ)::l:\tioo im1,iog,,to eho 1H proso,n: 1>er os· soro assunto, farà conoscoro so lo cont-0stf1:rionirofatho aUo condizioni do! laYoro frn i propriotnri dello st-abilimonto o gli operai o impiognti saranno 01>purno sottomesso nll'arbiirato qual è orgnnizznto da quostn logge. Noi primo easo, l'outrntn nello stabilimento costituisco,<101>0 un termino di tro giorni, l'im(lOguo reciproco di confornrnrsi n dottn logge. 8ssn stnbi!if½CO, por tutto ciò cho vi ò preveduto, una. comunione d'int-Orossi fra. g OJ>orai o gli impiegati, o li obbliga a sottomottorsi allo docisioni prose, oonformomonto a questo disposizioni. Àrt. 2, - i; considerato como occupante nlmeno 50 oporai o impiogati ogni st:abilimonto cho 1 durante J>ilt di diocì setti· mtme por nnno, occupi flimono 50 oporni o impiegati di qua· lunquo età o sesso. 1~ considerato como formante un solo sW.bilimontoogni assieme dj oflìcino, cantieri d'iuduHtria o magazzini contigui, appartenenti a uno stesso padrone o a una stossa Società. Ai·t. !J. - Le contesta~ioni relative nl numero dogli opor11i •o impiegati o nlln formaziouo del contratto d'nrbitrnto sono

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