Critica Sociale - Anno X - n. 2 - 16 gennaio 1900

18 CRITICA SOCIALE pro,,inciali che ne stabiliscono la misura ed il modo di imposizione. Ora il recente progetto fissa ]imiti normali massimi e minimi, che si potranno superare ma non mai non raggiungere. Così, ad esempio, Roma, benchè pel disegno di Ie~ge doyrebbe normalmente far pagare solo L. 1000 alla categoria superiore dei suoi contribuenti, potrà mantenere il massimo di L. 2000 nel suo regolamento provinciale; mentre in– vece Venezia, che ora applica un massimo di L. 125, dovrà. elevarlo a L. 1000. La tabella, poi, secondo cui questa tassa di famiglia dovrà essere normalmente applicata, fissa anche il numero delle classi nelle quali dovranno essere divisi i contribuenti, ed i li– miti fra i quali clovrìt essere ~ontenuta la progres– sività. PiìL radicale riforma è introdotta nella imposta su.I ,,atore locat.ivo. Secondo Ja Jegge at.tuale, due sono i tipi di questa imposta: giusta il primo, essa. è un 1 imposta proporzionale col saggio del due per cento, senza obbligo di un minimo di esenzione; giusta l'altro, ò un'imposta leggermente progressiva con un minimo del quattro l)er cento, o con l'obbligo di' un minimo di esenzione. Ora il nuovo progetto abolisce il primo tipo, e conserva il secondo (prefe– rito del resto da quasi tutti i Comuni che applicarono finora questo tributo), ma facendolo cominciare dal due anziche da.I quattro per cento. Di più, nel nuovo progetto, si tiene conto della composizione della fa– miglia) passando ad una categoria superiore la fa– miglia di duo persone, e pnssando in quella inferiore la famiglia i cui membri eucedano i cinque. La esenzione, poit è graduata secondo la popohi.zione del Comune: o esente, nei Comuni di pili di L00.000 abitanti, chi paga sole 300 lire annll0 di pigione; jn riuelli di piì.1 di 50.000, chi paga sole 200 lire; in quelli di oltre 10.000 1 chi paga, sole 150 lire; iu quelli di più di 3000, chi paga soltanto 100 lire; e in quelli non superiori a 3000, chi paga sole 50 lire. La imposta sugli esercizi e rivendite si deve ap– plicare non solo " a chiunqlLe ese:·citi nel Comune una professione, un'arte, un commercio od un'inclu• stria e a chiunque vi rivenda merci.. cli qualsiasi specie "' ma anche " alle sociebì. di cliYertimento, ai circoli o casini sociali ed altri consimili esercizi, escluse le Società istituite a.solo scopo cli polit,ica, di studio, di beneficenza.,, Una nuova tabella fissa i limiti normali massimi e minimi di questa tassa, grachrnn– doli secondo Ja popolazione dei Comuni. J.'unica i11- ·11ovszione consiste in alcuni aumenti sui massimi staòiliti dal regolamento 21 dicembre 1870. Per Ja imposta sulle vetture pri,·ate si fissano pure i limiti massitni e minimi entro cui fa tassa. dovrà distribuirsi progressiyamente nelle diverse classi di contribuenti, e questi limiti venµ;ono g-raduati, se• condo iJ soli_to,col criterio della po1lolazione comunale. '.~'ina.lmenffi, por la imposta sui domo:::t,ici, il prQ– getto stabilisce in massima In misura di L. t0 per ogni uomo e L. 5 per ogni donna. Quanto al dazio sulle bevande vinose e sulle carni, per le quali si propongono nuove tal'iffe, è da notare che si sopprimo l'esenzione dei maiali da latte, e si considera vendita minima cli ,,ino e di aceto quella in quantità minore di litri cento. Quest'ultima di– sposizione ò certo determinata, benchò la rela.zione non lo dica, dall'intellclimento di liberare il piccolo commercio da una concorrenza fatta in condizioni privilegiate, e dal desiderio cli allargare ad un mag– gior numero cli contribuenti l'onere di questa im• posta. Altre disposizioni secondarie di f!Uesto progetto sarebbero da rammentare, ma .io mi limito ad accen• nare l'istituzione di una nuova Commissione centrale residente presso i1 Ministero delle finanze e la quale, oltre parecchie attribuzioni rnuove, dovrebbe sosti– tuire l'attuale Commisione istit,uitn dalla legge 14 lu• )IU UlC.:V A 1\-JL \A glio 1898; e le nuove norme per le Società coope– rative. Il progetto, escludendo dalla franchigia le cp.rni e i vini di lusso, gli spiriti ed i liquori, toglje .queste franchigie anche allo Società cooperative. Pili lunga esposizione meriterebbero le norme pel passaggio dei Comuni da chiusi ad aperti: il Governo promette, con questo progetto, a quei Comuni che volessero passare alla classe degli aperti, una climi· nuzione dell'athrnle canone consolidato di abbuona• mento del dazio governativo, e stabilisce in bilàncio una somma annua insuperabile di mezzo milione J>er compensare le perdite che gli deriverebbero dalla concessione di questi compensi. 'J'ale, nelle sue linee fondamentali, è il disegno del .Ministero, disegno che, se approvato dal J?arlamento, dovrebbe anelare in vigore col 1. 0 gennaio 1901. Prima di esaminarlo nello diverse sue parti, il di· segno di legge si pl'Osta ad un'ossen·azione di carat· tere generale. A chi ben ricordi l'analogo disegno di legge presentato il 23 novenibre 1898 dai ministri Oarcano e Vacchelli 1 non può sfuggire come il pro– getto attua.lo non sia che una copia molto ridotta! Lli quello. Infatti mentre nel p1·ogetto Carcano-Vacchelli si parlavt~ dell'abo\iz.ione t.otale del daz.io sui farinacei C), nel progetto Carmine-Boselli ci si accontenta di una riduzione, là. dove l'aboliiione non è ancora possibile. Così, mentre, nel primo progetto, occorreva il sussidio dello Stato, nel secondo i proponenti credono di farne senza: le disposizioni <1ui11diintese a concedere ai Comuni cli l. 8 1 2. 8 e 3... classe un abbuono pari ai 4 / 10 del da.zio abolito, a quelli di 4.a classe un ab• buono dei 5 / 10 , e a quelli aperti un aòbuono dei 3 / 1 , non ricompaiono nel nuovo progetto degli attuali mi– nistri. Quale la ragione cH questo radicale mutamento nel concetto stesso della riforma? Ji:cco quello che dice in proposito la relazione degli on. Carmine e BoseJli: Lo Stato non è in grado di intervenire col suo concorso usando ai Comuni largheize gratuite; nemmeno può fa,rlo cercando per altre vie nn correspettivo, il quale, a parte l'inopportunità, per non dire l'impossibilità.della ricerca di nuove forme cliaggntvi e di comJ)iicazioni del regime fiscale, a,•reblJe il grnve difetto di pesare sulla tot,Hità. I dei contribuenti del regno, por un beneficio che, ditte la molte e diverse condizioni linanzia.l'ie ed amministrative dei singoli Comuni, non JJOtrebbe essere che molto hlC• gualmente distribuito. La. ragione è dunque duplice; da una J)fll'te, si ~lff0l'1lHL la impossibilibì, pcl hilancio dello Stn,to, di usRre larghezze ai Comuni; dall'rlltra, si critjca, dal punto di vista dell'equitÌ'l, il sistema 1..lelledotazioni. Il primo punto si presterebbe acl un largo svi- 1 luppo, non solo strettamente finanziario, ma anche politico. Quando si sente affcl'lnare l'impossibilità, da parte de1lo Stato, di aiutare e agevolare una riforma che mira a togliere, come scriveva la relazione Cm- l cano-Vacchelli, " il punto pili nero del nostro sistema tributario ,, e che, ripetono i ministri attuaJi, " si impone come una. necessità. morale,,; quando si vede che Je condizioni del bilancio non permettono di trovare una dozzina di milio1tl (a tanto arrivavano 1 le dotazioni proposte dai precedenti ministri) per abolire una tassa che grava in ispecial modo sui I salarì, gi.\ bassissimi ed insufficienti, de!Je nostre I classi lavoratrici; non si può a meno di pensare ai ( 1) ,lfodiflca:io11i. (lt/e ftg(Ji- $t1lle f((81Je (li, CQIW//IIQ e (li j)l"QdlfZiQlll, e 1111t frHmH toc<1U, :!3no"cml.lro ,s,s, ~. 44,

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