Critica Sociale - Anno VIII - n.15 - 16 settembre 1899

226 CRITICA SOCIALE Perciò l'immunità del deputato alla Camera non ò un privilegio personale che nasca dal rispetto ttgli elettori o da alti-a consi<lerazione rii oppol'tunità. E'i~a è la coosegue11za necessaria della sovranità che ri~iede in ogni deputato in quanto tale, in quanto cioè prende parte ai lavori della Camera e.ovrana. Il rlivieto di arrestare o tradurre in giu– dizio i deputati, sai vo il consenso della Camera, per fatti estranei alla funzione rappresentativa, è una guarentia da possibili abusi del Governo. Essa po11·ebbe, teoricamente, maocare, senza che l'o1·ga– nismo costituziouale venisse meno. Di fronte ad un Governo onesto una tale guarentia, anzi, man– cherebbe di scopo. L'immunità del deputato come legislatore è tutt'altra cosa. Senza essa non v'è più potere legislativo, non v'è più equilibrio di poteri, non esiste più Parlamento. Esiste un corpo con– ~ultivo di funzionari alla dipendenza dei ministri. Se il ministro, il magistrato od il carabiniere pos– ~ono sindacare e moderare, di loro iniziativa e a loro beneplacito, i sistemi adottati dal legislato1·e per produrre le leggi che essi dovranno osservare, è il capovolgimento dello Stato: è il sovrano che diventa suddito. Non è senza meraviglia che vidi disconosciuto un concetto cosi semplice e fondamentale da un giurista di valore iudiscutibile, l'rmpallomeni di Palermo. Questi. nel Gto,·nale ,11 Stcttia scrisse che il processo delle urne è un assurdo manifesto, P"rchè i deputati oggi imputati si valsero del di– ritto, riconosciuto dalla legge, di resistere colla for,.a all'abuso; non perché sul ratto dei dep<>tati manchi cli giurisdizione il giudice istruttore. L'lm– pallomeoi accenna di volo questa tesi : ma da alh'I l'ho vista rincalzata con un a,·gomeuto che uon esito a dichiarare puerilmente onstico. Che nv• ver1·ebbe, ru detto, se nella Camera rossedata balia ai deputali di violare le leggi, di sostenere le loro opinioni, per a"empio,coll'omicidio1 Dico che l'ar– gomento è puerile per una ragione pratica e per una teorica. Per uoa ragione pt•atica:poiché non è supponibile che la Camera - la quale, all'atto delle deliberazioni, si estrinseca nella maggioranza - non denunci essa stessa all'autorità giudizial'ia il collega omicida; se ciò avvenis::;e, sa1·ebbe l'a– narchia negli alti poteri dello Stato, contro la quale non v'è altro rimedio che la rivoluzione o il colpo di Stato. Per una ragione teorica: perché l'omi– cidio, quale che ne sia lo scopo vero o supposto, rimane un reato, ovunque commesso, un reato p1•e• veduto della legge penale: e, per la prernlenza del mezzo sul flue, dovuta alla prevalenza del di– ritto violato, perde anche il carattere politico, ri• mane in ogni caso un delitto comune. Come legi– slatori non si uccide; come le~islatori si può, si deve - se la coscienza lo co11S1glia - opporsi ad una votazione. Dei modi la Camera è giudice. Ab· battere un uomo o abbattere uu'ui•na non sono cose comparabili nella funzione rii legislatore; e se in quest'ultimo fatto volesse 1•avvisarsiun reato, non sa,·ebbe che quello di danneggiamento volon– tario: del che, nel caso concreto, appena può pa1·• !arsi per chiasso. Del resto, di questo concetto, che emerge iuelut• labile dalla stessa natura, dall'essenza stessa dei poteri, non manca conferma nella legge. Sarebbe stata una tautologia che la legge lo all'armasse in una forma generale: es•a non poteva dire quel che è perspicuo per sè stesso, che il Parlamen lo è il Parlamento, che il potere è il potere, che il rare le leggi è ufficio superiore alle leggi già fatte e a quelle che si stanno facendo. •rutto questo sarebbe un insulso ed insopportabile gioco di pa– l'Ole. Ma in un caso eoncreto - quello che più facilmente poteva prevedersi - lo Statuto a/Te1·ma (art. 51) che • i Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati UHlleCamere•· Opinioni e voti, si dirà, uon impertimento recato all'e~pressione del voto e dell'op111io11e dei colleghi. Il paralogismo è evidente: il fatto del Presidente, che chiamava a un'altra votazione, impediva il voto e l'opiuioue che i deputati dell'Estrema intendevano esprimere mercé l'appello nominale. L'impedimento è reci– proco: anzi i primi impediti furono quelli della Estrema. Ma, a pa,·le ciò, l'al't. 51 dello Statuto, non essendo una misura di privilegio, ma l'esp1·es• sione di un caso speciale del diritto generale che deriva alla Camera dalla ~maImmanente sovranità. ò applicabile in tutti i casi analoghi per parit.\ di ragione. La riprova della tesi che sostengo può essere data luminosamente anche per assu1·do. Poniamo il caso invertito. I l'ichiedenti l'appello nominale sono la maggioranza: il Presidente, appoggiato ad una minoranza, chiama invece alla votazione di una legge nell'urna. La maggioranza si oppone e protegge le u,·ne levandole dal loro banco. Nessun dubbio che l'insurrezione è della minoranza che voleva votare. Ammessa la competenza del giudico istruttore, questi dovrà procedere contro quest'ul– tima e conti o il Presidente l'ibelle. Ma maggio– ranza e minoranza sono termini mutabili: quella che è oggi maggio1·anza può essere minoranza do• mani, anzi può essere minoranza fra un quarto d'ora. Solo una deliberazione può ns,a1·e quale sia su un dato obbietto l'opinione della maggioranza. Dove fu nel caso concreto la deli be1·azione 1 Quando nacque il contlitto, il siguo1· generale Polloux si levò e lesse il decreto che prorogava la Camera. Poniamo non l'avesse fatto. La Camera si riconvocava regolarmente il domani. Oppure la Camera è bensì prorogata, ma ritorna (que tn caso è ancora possibile} dopo un lasso di tempo. Alla lettura del verhale della tornata precedente la que– stione è risollevata. La Camera delibera che il Presidente ebbe tol'to di non concedere il richiesto appello nominale; che la votazione a scrutinio se• greto era illegale; legittima l'asportazione delle urne. Chiedo: come può il giudice istruttore surroga,·e sè stess<>alla Camera ed avocare a sè tutti questi poteri! e che valore avrebbe un verdeito giudi– ziario che un voto della Camera, come quello che abbiamo supposto. contraddicesse domani 1 quale dov1•ebbocedere all'altra, la sentenza giudiziaria o la deliberazione legi~lath•a 1 chi è il sovrano fra i due! chi è quello che fa all'altro la legge! il po– tere legislativo subirà la legge dal magistrato! Il processo ai deputati, iniziato senza de1ibe1·a– ziooe della Camer-d, è la soppressione « se01.a frasi » della sovranilà pal'iameutare; è la sostituzione del regime pate1•110 al Governo rappresentativo. l,\u•– bitl'io, consumato oggi su quattro deputali della minoranza, può - senza alcun'offesa alla logica - pe1·petrarsi domani su tutto un pa,·tito; posdomani sulla stessa maggioranza del Parlamento. Far pas· sare il Parlamento io Pretui-a o in Corte d'Assisie. perché non si contiene o nou vota come piace al Governo, è questa l'ultima conseguenza della teol'ia di cui il processo delle urne pone il fondamento. Ape1•tala via, non vi sarà alcuna ragiono di non percorret'la inte1·a. l deputati socialisti hanno a fare cou una Camera prevalentemente reazionaria, perché esce da un paese non abbastanza illuminato. Malgrado ciò, es i furono sempre I difensori dei diritti del Par– lamento, contro le •i::gressiooi degli anarchici da un lato. degli assolutisti (in ghingheri più o meno liberali) dall'altro. Essi sanno e sostengono che

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