198 LA CRITICA POLITICA vigore 1'8 luglio 1924) si ritrovano tutti quanti nell'iran persiano N. 116 2: dell'agosto 1922: così il reato di pubblicare « notizie false o tendenziose;» e di danneggiare in tal modo « il credito nazionale all'estero » ecc. (art. 2, a) trova riscontro, quasi colle stesse parole, nelle clausole 27 e 32 dell' iran; i reati di vilipendio del re, della religione, delle istituzioni e dei poteri dello Stato, delle Potenze amiche ecc. {art. 2, b) trovano riscontro nelle clausole 31, 32, 33, 36, 40 delr iran. Anche in Persia un giornale può essere temporaneamente sospeso o definitivamente soppresso {clausole 33 e 49 delI'iran) non dall'autorità giudiziaria ma da quella di Polizia, e - altra intere~sante analogia - il sequestro non è affatto seguito da alcun procedimento legale. In Rumeni a gli articoli 25 e 26 della nuova Costituzione si riferiscono alla stampa. L'art. 25 dice fra l'altro: « ••• Nessuna legge speciale si può fare nei riguardi della stampa. Nè si può creare alcuna censura o altro spediente per impedire la stampa, la vendita e la distribuzione di qualsiasi pubblicazione. No~ si richiede alcuna sanzione preventiva da parte di qualsiasì autorità per iniziare una qualsiasi pubblicazione. Non si richiederanno garanzie per giornalisti, scrittori, tipografi o litografi. La stampa non sarà mai sottoposta a un siste1na di cauzioni. Nessun giornale o altra pub-- blicazione potrà essere soppresso o sospeso ». In Russia, come si sa, non esiste libertà di stampa e ogni genere di pubblicazione è sottoposta al « Gosidat » (Dipartimento editoriale di Stato). Nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni non è stata ancora promulgata alcuna legge generale sulla stampa per tutto il paese, ma rimangono in forza la legge austriaca e quella serba. Nel 1921 alcuni decreti speciali furono fatti contro la propaganda comunista e anarchica. Il Riksdag svedese ha introdotto nel 1921 degli emendamenti alla ' legge sulla stampa del 1812. Vi sono delle cose notevoli. E, tra l'altro, considerato un abuso della libertà di stampa il « negare l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima o anche la_pura dottrina evangelica » (parag. lii, 2). C'è il sequestro, ma può solo essere ordinato dal magistrato e deve essere sempre seguito da processo. Una istituzione singolare della Svezia è quella del Comitato della Libertà di Stampa. Che cosa sia precisamente e come funzioni questo comitato non risulta dal testo della legge : ma si capisce che deve essere un Comitato puramente consultivo composto di periti legali, i quali non devono entrare in merito a considerazioni politiche, ma giudicare solamente dal punto di vista della legge. Il comitato è subito informato di ogni ordinanza di sequestro e deve pronunciarsi sulla sua leoalità o meno. Esso è anche consultato dal Tribunale e dalla Corte d' A p- o pello. In caso di divergenza fra il Comitato e la Corte d'Appello la deci-- Biblioteca Gino Bianco
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