la critica politica - anno III - n. 7 - 25 luglio 1923

LO STATUTOPIEMONTESEDEL 1848 GIUDICATODAI CONTEMPOR4NEI 311 le leggi civili, secondo l'art. 20, potrebbe condurre anche al punto di rovinare lo Stato se il numero dei principi fosse sterminato. L'appannaggio dunque dovrebbe limitarsi al principe ereditario, alla sua moglie vedova, ed alle regine vedove, oltre quello del Re. Nell'art. 22 si parla del giuramento da -prestarsi dinanzi alle Camere dai Re che saliranno al trono. Perchè non si .parla di chi lo ha già salito o vi siede ? NelÌ'art. 24 dovrebbe leggersi che tutti i regnicoli (cittadini) godono -egualmente tutti i diritti civili e politici, e sono ammissibili, ecc., radiando .Je parole < salve le eccezioni determinate dalle leggi,,, perchè queste, come ·si disse nella nota all'art. 1 ° tenderebbero a colpire i professanti altri culti, ,oltre il cattolico romano. Nell'art. 27 si parla dell'inviolabilità del domicilio. Perchè non si garantisce pure il secreto delle lettere ? Sull'art. 28 si osserva che qualunque reato in materia di stampa dovrebbe -essere giudicato dai Giurati, istituzione che, se pure non per i delitti comuni, dovrebbe essere perlomeno garantita eziandio per i delitti politici. Sull'art. 32 si nota che col diritto di adunarsi dovrebbe essere pure garantito il diritto di associazione. Dovrebbe anche spiegarsi meglio, quanto .alle adunanze, la prescrizione di uniformarsi alle leggi, che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica: perocchè così fatta prescrizione è tanto elastica che potrebbe talvolta rinviare all' intiero disposto del Cod. Penale, Cap. V, 44-8, lib. 2 delle adunanze illecite, art. 483, e seg. TROPPE SAREBBEROLE OSSERVAZIONIA FARSI INTORNOAL SENATO. Per la brevità del tempo ci restringeremo perciò alle più indispensabili. - 1°) Il numero de' membri dovrebbe essere DETERMINATO; 11°) UN TERZO ALMENOde' membri dovrebbe essere NOMINATODEL POPOLO; 111°)Il sistema che regola le categorie degli individui a nominarsi senatori, dovrebbe essere più largo; IV0 ) È assolutamente assurda la fissazione del censo di lire 3000, che forma ·la capacità alla nomina per i proprietari e industriosi. Imitare in ciò la Francia solo allora potrebbe in qualche modo dirsi ragionevole, quando eguale· fosse la posizione dei due paesi, ed eguale comparativamente la distribu- ·zione delle fortune. Ma ognuno sa quanto vi corra differenza tra i due paesi; talchè quella fissazione costituisce presso di noi un vero privilegio riservato a pochissimi individui; V0 ) NON SI VEDERAGIONEPER CUI nel mentre che il primo requisito dei Senatori dev'essere l'etd d'anni 40, BASTI AI PRINCIPI DELLAREAL FAMIGLIA,ENTRATIDI PIENODIRITTOIN SENATOA VENT'ANNI,L'ETÀ DI VENTICINQUEANNIPER AVERVIVOTO; VI0 ) II senato non dovrebbe essere co- -stituito Alta Corte di giustizia con decreto del Re, a norma dell'art. 36 dello Statuto, per giudicare dei crimini di alto tradimento, di attentato alla si- .curezza dello Stato e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati; ma dovrebbe essere dichiarato tale dallo Statuto ipso jure, senza .alcun decreto del Re, verificandosi qualunque dei casi previsti dall'art. 36, iperchè altrimenti il rifiuto ed il ritardo, del decreto, oltre gli altri mali che può produrre riguardo al caso di attentato contro la sicurezza dello Stato, paralizza ed annulla in caso di accusa di Ministri la loro responsabilità ,proclamata dall'art 67. La Camera Elettiva siccome trarrà piìt o meno perfezione dalla legge elettorale, perciò si ricorda intorno a quella legge che non dovrebbero ripuiblioteca · ino Bianco

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