Il Bianco & il Rosso - anno IV - n. 39 - aprile 1993

~!l~BIANCO lXILROSSO INTERVENTI Concussione/oCorruzione: unchiarimentdoitermini di Antonio Salvatore A ssieme a «indagato» e «informazione digaranzia», «concussione» e «corruzione» sono sicuramente le parole che occupano con maggior frequenza le pagine della cronaca giudiziaria degli ultimi tempi. Da sempre costituisce un problema di non facile soluzione individuare il confine tra concussione e corruzione, nonostante dalla lettura degli articoli del codice penale e dei contributi dottrinali e giurisprudenziali emerga con sufficiente chiarezza la differenza fra le due fattispecie. Nella concussione (artt. 317 e ss. c.p) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità: caratteristico di questo reato è il e.cl. «metus publicae potestatis» che si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere, convincere a dare o promettere per evitare un male peggiore (Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 1981, n. 758). Nella corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) il pubblico ufficiale, per compiere, omettere o ritardare (o per aver omessoo ritardato), un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per 57 un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Mentre nel delitto di concussione il soggetto passivo è consapevole di essere vittima di una sopraffazione e di non dover dare nulla, ma è indotto a cedere alla richiesta di denaro o di un' altra utilità del soggetto attivo per il timore della pubblica autorità (metus publicae potestatis), nel delitto di corruzione il privato non agisce sotto l'influenza di altre persone o del funzionario, ma è assolutamente libero e in condizioni di parità con il pubblico ufficiale con il quale, anzi, collabora alla ricerca di un accordo nella illecita contrattazione (Cass. pen., sez. VI, 29 settembre 1972, n. 1057). Nella concussione si punisce solo il pubblico ufficiale, mentre nella corruzione sia il pubblico ufficiale che il privato. È tutt'altro che facile, però, individuare il confine tra i due reati; problema, questo, da sempre avvertito e enunciato con la chiarezza che lo contraddistingueva da uno dei più grandi criminalisti del secolo scorso, Francesco Carrara: «Non credasi peraltro che sia tanto agevole in pratica delimitare la concussione dalla corruzione. Quanto è pronunziata e netta la linea che separa tali reati sotto il punto di vista delle conseguenze giuridiche (perché tutti vi dicono che il privato nella corruzione è un condelinquente,

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