Almanacco socialista italiano - 1918

133 ~ L'ammissione dell'organizzazione locale nel sono del Partito dipende, ju primo luogo, dal Comitato esecutivo, e in se,condo luogo dalla Direzione del Partito. Se l'organizzazione non fosse ammessa, può ricorrere contro tale· rifiuto al1:a prossima assemblea del Partito. · Gli Statuti del1e organizzazioni locali e cantonali ·e le · revisioni di Statuti, saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo, salvo ri,corso alla Direzione del Partito. ART. 6. - Le organizzrazioni locali hanno l'obbligo di affigliarsi :a1l'Unione operaia della loro località. In ruancanza di questa, un Comitato locale d'azione, composto di n1e1µbri • appartenenti alle diverse organizzazioni politiche del luogo, sarà incaricato di concentrare nelle sue mani l'alta direzione dei movinienti o manifestazioni politiche. . •Le Unioni operaie e le Federazioni ,cantonali che, nei lim·iti· della loro competenza, a,c,cordano il diritto di voto· anche, ai membri non incorporati nel Partito Socialista svizzero, dovranno stabilire nei loro Statuti che in tutte le que- ~ stioni concernenti il P1artito svizzero, soltanto i membri di questo Partito hanno qualità per votare. ART. 7. - Le organizzazioni politiche locali. devono esser,e federate per Cantone ; esse possono, inoltre, federarsi per D.istretto o per Cir.condario. Ogni Federazione cantonale avrà il proprio Comitato esecutivo e terrà regolarmente le sue assemblee, di Partito. ART. 8. - Le orgia.nizzazioni loie.ali terranno a giorno una tabella esatta dei loro membri, ·con l'indiieaz.ione delle date d'ientrata e di sortita. Esse dovranno prèsentarla, dietro richiesta, al Com.italo ese,cutivo cantonale o svizzero. ART. 9. - Il Partito svizzero ed og_nuna delle organizzazioni affigliate ·manterranno l'unità del movimento operaio politico e favoriranno l'organizzazione sindac_ale unifi.cata, nella fiducia che, da parte loro, i sindacati si riterranno obbligati di appoggiare il movimento operaio politico unificato. · · · · Il Partito presta pu1~e il suo appoggio alle Società Coo per.ative. , ART. 10. - Gli organi del Partito sono i seg~enti: a) l'assemblea del P,artito ; b) la Direzione del Partito ; e) il Comitato esecutivo. ART. 11. - L'assemblea del Partito si con1pone: a) dei membri della. Direzione del Partito ; b) dei delegati delle organizzazioni locali. Le· org.aniz.zazioni che contano almeQo 50 membri hanno diritto ad un delegato; ogni multiplo o frazione di 100 mem- ' 1 bri in più dà diritto ad un delegato supplementare, fino a dieci delegati al massimo. · · _ART. 12. - L'assemblea del Partito si raduna regolarI \ , . B~bhotecaGino Bianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==