Almanacco socialista italiano - 1918

'- 123 JI, LISTA, ~EZIONE FRANCESE DELL 1 INTERNAZIONALE OPERAIA. ART. 3: - Gli aderenti accettano i principi, lo Statuto e la tattica del Partito. · . Organizzazione del ·Partito, Sezioni e Federazioni. ART. 4. - I soci del Partito costituiscono in ciascun Co1nunc llna _Sezione. Essi devono essere provvisti della Tessera del Par- .Lito e versare la loro quota a vantaggio delI1organisrno · centrale, per il tramite della Sezione del· Comune, o.ve abbiano la residenza o il domicilio. , Nessuno pùò possedere più di una Tessera del Partito. Le adesioni sono ricevute dalla Sezione. In caso di contestazione, decide la Federazione. ART. 5. - Parigi, Lione, Niarsiglia, potranno essere divise in più Sezioni. · . ·Tali divisioni dovranno essere proposte dalle rispettive Federazioni cd approvate dal Consiglio Nazionale. ART. 6. - I soci del Partito hanno il dovere di appartenere al Sindacato operaio della loro professione ed alla Cooperativa della loro località. · ART. 7. - Il ·costo della Tessera annua è di 25 centesin1i; la quota mensile è riscossa a 1nezzo di marchette rilasciate alle Federazioni al prezzo di 5 cent. ciascuna. ART. 8. - Le Sezioni comunali possono formare per ragioni territoriali, Gruppi o Sotto-sezioni, ma razione pubblica del Partito spetta alla Sezione. ART. 9. - In ogni dipartimento le Sezioni si costituiscono in una Federazione unica, avente la sua amministrazione federale. ART. 10. - Le Sezioni di un dipartimento, ove non esista Feder ~z.ione, dovranno aderire alla Federazione di un diparti1nento vicino. ART. 11. - Non può costituirsi una Federazione, se non conti alm_eno cinque Sezioni comprendenti un minimo totale di cento SOCI. AnT. 12. - Aderendo al Partito, le Federazioni prendono l'i1npegno di farne rispettare i principii ed il progra1nn1a, oltre che l<f deliberazioni dei Congressi nazionali ed internazionali. ART. 13. -· Le Federazioni non possono introdurre nei loro Statuti disposizioni còntrarie al Regolarnento del Partito. ART. 14. - Nessuno può essere membro della Con1n1issionc Anuninistrativa Permanente, delegato permanente alla propaganda, delegato al Congresso nazionale od al Consiglio nazionale, se non è ahneno da cinque ·anni socio del Partito, salvo che i delegati delle due ultime categorie non rappresentino Federazioni costituite di recente. Per essere candidato alr elezioni legislative occorre essere socio del Partito da tre anni. . ART. 15. - Laddove gli Statuti delle Federazioni non dispomcrano altrimenti, i candidati saranno designati dall'insieme delle Sezioni del collegio. e ratificati d~lla Federazione, che ha l'incarico di vegliare alr osservanza dei principi del Partito. . ART. 16. - Ogni candidato deve firmare I1impegno di osser-. vare i princi_()i del Partito e le decisioni dei Congressi nazionali ed internazionali. Questo impegno è redatto e firmato in doppio esemplare, di cui uno depositato al Segretariato den.a Federazione e l'altro al Segretariato del Consiglio nazionale. ibliotecaGinoBianco ,,

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