Alfabeta - anno VIII - n. 80 - gennaio 1986

DuranteunP,i!iessoalleBR V i sono situazioni banali e routinarie in cui, all'improvviso, l'inserimento di qualcosa di non previsto o l'uscita di uno dei soggetti dal copione assegnatogli dal «buon senso» dominante svela, sia pure per un attimo, la trama ed il senso dell'intera situazione. L'una e l'altro, pur ampiamente noti a tutti, non erano avvertiti come tali. Qualcosa del genere è accaduto a Milano durante il processo di appello contro la «colonna Afasia» delle Brigate Rosse. Uno di quei processi celebrati attualmente con gran fretta, per evitare che scadano i termini della già lunga carcerazione preventiva, e uno di quei processi percepiti normalmente attraverso immagini come maxiprocesso (nel caso di cui ci occupiamo ventimila pagine di atti, milleottocento pagine di sola sentenza, più di cento imputati, numerose e gravi imputazioni), aula-bunker (luogo fisico separato, costruito appositamente di solito presso un carcere, sconosciuto ed inaccessibile ai più, cittadini ma anche magistrati, tranne i giudicanti), terrorismo (male oscuro che, come ogni forma di criminalità organizzata, va combattuto ad ogni costo, anche oltre le garanzie fondamentali) ecc. La scena è la corte d'assise d'appello di Milano. Il protagonista è l'ordine degli avvocati di Milano, nelle persone del suo presidente e degli altri avvocati nominati d'ufficio. L'occasione è la revoca dei difensori da parte di alcuni imputati che affermano: «Questi processi sono come dei laboratori di riciclaggio, insieme al carcere e ad alcuni ambiti esterni di ex guerriglieri,· di ex comunisti», la cui collaborazione viene usata «per dare chiavi di interpretazione di quello che sono stati gli anni Settanta, ma soprattutto quelle che saranno e sono le tensioni sociali di oggi... ». L'«azione» ha inizio quando la corte, ricorrendo ad un sistema non nuovo in casi del genere, nomina difensori d'ufficio gli stessi avvocati che prima erano di fiducia per gli stessi imputati. Gli avvocati si rifiutano perché «la revoca determina una insanabile rottura del precedente rapporto defensionale, che non consente la prosecuzione dello stesso sotto diverse configurazioni, d'ufficio invece che di fiducia ... ». Uno di essi viene denunciato al consiglio dell'ordine degli avvocati per i provvedimenti disciplinari del caso. La situazione raggiunge il massimo di confusione: si intrecciano interventi di avvocati, di imputati ecc. D'altra parte il deferimento al consiglio dell'ordine non rimuove il rifiuto di essere difensore d'ufficio. La corte ci ripensa: revoca la precedente decisione e nomina difensore d'ufficio, per tutti gli imputati che sono sforni ti di difensore, il presidente del consiglio del- /' ordine degli avvocati. A questo lr) punto è bene lasciare la parola ai c:::i protagonisti (secondo le trascri- .5 ~ zioni delle registrazioni). t::)., ~ «Udienza del 9 ottobre 1985 ..... -~ Presidente - Si dia atto a verbale ~ che, a seguito dell'ordinanza pro- ~ nunziata dalla corte in data di ieri, ~ è presente il presidente del consis:: glio dell'ordine degli avvocati di ~ Milano, avvocato Tiziano Barbet- l ta, il quale si dichiara disposto ad ~ assumere la difesa d'ufficio degli imputati che hanno revocato il mandato ai difensori, indicati nella predetta ordinanza, unitamente (ho detto disposto, dopo preciserà) ai consiglieri dell'ordine Matteo De Stasio, Claudio Poletti, Augusto Viscardi. Avv. Barbetta - Naturalmente ci riserviamo dì indicare altri avvocati, perché non abbiamo avuto il tempo, essendoci stata notificata l'ordinanza ieri alle 11 e mezza/12, e abbiamo bisogno di tempo per trovare altre persone che possano fare questo lavoro. P. - Oggi la corte, dato che sono diciotto imputati [che hanno revocato il difensore], deve provvedere ad assegnare la difesa d'ufficio a voi quattro presenti; se alla udienza successiva ci potranno <:'Sserveariazioni o integrazioni, si potrà provvedere [... ] Si dia atto a verbale che sono a disposizione dei predetti avvocati d'ufficio copia della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, nonché tutti gli atti processuali. Hanno richieste da fare questi avvocati? • e forza che la celerità del processo non può mai conculcare i fonda- \I}entali diritti della difesa, anche s~ ci sono i piccoli conteggi sulle scadenze di qualche termine [... ] che la difesa in ogni stato e grado è . diritto inviolabile e che l'imputato, a differenza di quanto fa credere all'opinione pubblica qualche giornalista, l'imputato, lo dice la costituzione, non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. Se anche ci fosse un imputato in questo processo che, a seguito della scadenza dei termini, dovesse avere la libertà, per l'avvocatura milanese questo fatto, va detto chiaramente, è irrilevante, perché noi ci dobbiamo preoccupare solamente di garantire i diritti della difesa; noi non siamo né collaboratori del giudice, né collaboratori della giustizia nel senso di apparato giudiziario. Il nostro dovere, in riferimento al giuramento che noi abbiamo prestato, è quello di adempiere i propri doveri professionali nell'interesse della giustizia; anche se la frase del giuramento era contenuta in una legge vecchia, la giustizia veniva indicata con la G maiuscola. Vorrei che coAvv. Barbetta -Volevo motivare loro i quali non sono addetti ai launa richiesta di termini a difesa. vari sappiano che per gli avvocati Noi richiediamo un congruo termi- la Giustizia è qualcosa di diverso ne di difesa, perché primo dovere dall'organizzazione giudiziaria, è del difensore è quello di capire, qualcosa di diverso da quello che cioè di studiare il processo. Mi di- possono far credere il potere legicono che l'incarto processuale è slativo, o il potere esecutivo, è un enorme, la sentenza composta da qualcosa di grande, è un'idea, un milleottocento pagine. Ci è stato ideale etico. .. detto che finora ci sono due copie; L'ordine degli avvocati che prespero che la corte provveda, per- siedo non può accettare che la difeché non possiamo anche metterci sa possa essere parte simbolica o nelle stesse case a fare questo lavo- marginale del processo penale. In ro. La natura di maxiprocesso ren- questo momento io ho ritenuto di de particolarmente difficile la veri- fare questa dichiarazione, anche fica del funzionamento dei mecca- perché il consiglio dell'ordine ha nismi processuali. La vergognosa dibattuto questa questione e me ne legge sui pentiti, contro la quale ha dato mandato. Ci sono altri contutta l'avvocatura italiana ha sem- siglieri, forse, che vogliono dire pre combattuto, crea un'ulteriore qualcosa, se lo ritengono. difficoltà nella valutazione delle prove raccolte. Un termine congruo. di difesa potrebbe essere quello di quattro mesi. Rendendomi conto della necessità di speditezi':adel procedimento, penso che non sia possibile accettare un termine inferiore a sessanta giorni. Va detto con la massima chiarezza Avv. Poletti - Noto che questi microfoni funzionano in modo diverso; quando parla il presidente si sente bene, quando parliamo noi si sente poco; se si potesse regolare, per quella parità necessaria ... Aggiungo pochissime parole a quelle nobili, dette dal nostro presidente. Voi sapete che l'Italia è stata reiteratamente condannata dalle corti europee anche per violazione dei diritti di difesa e che lo stato italiano è stato condannato anche al risarcimento dei danni, quando è previsto. L'avvocatura milanese per nessuna ragione può accettare compromessi sulla violazione dei principi dello stato di diritto. L'avvocatura milanese non difende né processa la storia. Noi non sappiamo (vi intrattengo solo un minuto, il tutto per sostenere la congruità del termine di alr· ::!nosessanta giorni per studiare co. .retamente gli atti) se questi imputati di oggi saranno o meno (i benpensanti si meraviglieranno), gli eroi di domani. Io ricordo a me stesso che l'unità del nostro paese è stata fatta anche con il terrorismo di Mazzini, oltre che con l'invasione illegale da parte degli armati di Garibaldi del regno dei Borboni. Questo cenno è soltanto per dire che l'avvocatura si pone soltanto problemi di valori di stato di diritto e nessun altro valore e rientra in questi principi una difesa sostanziale. Ora, io le chiedo, signor presidente, e chiedo a voi, signori della corte, come è possibile ipotizzare un termine che non sia ragionevole per esaminare le decine e decine di atti che voi sottoporrete alla nostra attenzione, come difensori. E allora concludo. Se, nell'ipotesi, questo termine ragionevole non ci venisse concesso, la classe forense milanese non potrebbe partecipare a questo processo. Questo con la massima chiarezza. Grazie. Avv. Viscardi- Dico il mio nome io stesso, dato che i nostri nomi in queste aule non sono conosciuti, in quanto siamo, per altro, degli avvocati civilisti. Debbo riprendere le parole del presidente e dell'avvocato Paletti, condividendole totalmente e devo fare presente una cosa, che questo termine, che noi chiediamo, è un termine che ci dà la possibilità materiale di leggere gli atti. Quando si parla di una sentenza di milleottocento pagine, dietro a questa sentenza ci saranno faldoni, fascicoli, che un difensore non intende minimamente sottovalutare solo perché una sentenza di primo grado, in un certo senso, li ha sintetizzati. Quando esiste un appello esiste la caduta di questa sentenza di primo grado, esiste una sfiducia da parte dei difensori nei confronti di questa sentenza di primo grado. E siccome io ritengo che sia materialmente impossibile che in un termine inferiore a quello chiesto dal nostro presidente si possa leggere questo carteggio, io ritengo nullo sin d'ora (non so se il microfono continua a funzionare) qualsiasi atto che venga fatto da questa corte, e quello che è nullo non produce nessun effetto, qualora non si metta la difesa nella condizione materiale oggettiva di leggere gli atti del processo. Se qualcuno crede che queste siano delle forme o dei tentativi di dilazione, non ha mai capito qual è la funzione di un difensore, che non soltanto non è collaborazione col giudice, o meglio, collaborazionismo col giudice, ma che si trova in posizione di antitesi con il pubblico ministero e che ritiene che il giudice sia super partes. Per cui, a questo punto, io penso che, se questo termine a difesa, per qualsiasi ragione, politica o di altro genere, non viene concesso, l'avvocatura milanese sarà assente da questo processo, costi quel che costi! Avv. Destasio - Prendo la parola per associarmi innanzitutto alle richieste formali fatte dal presidente e sostenute dagli altri due consiglieri che mi hanno preceduto. Tengo per parte mia a precisare che è la peculiarità di questo processo, come processi analoghi, che richiede una particolare partecipazione del difensore, anche se qui siamo in grado di appello, perché, come giustamente faceva rilevare il collega Viscardi, cade la sentenza di primo grado, ma non cade soltanto nella sostanza, cade nelle possibilità che sono offerte al difensore di giungere, attraverso una lettura attenta e approfondita di quegli atti; addirittura talvolta (e di ciò questa corte che mi ascolta e questo presidente che mi ascolta mi può essere buon testimone) può giungere a dei capovolgimenti di situazioni. Io non conosco, come tutti i miei colleghi qui presenti, che ci presentiamo oggi a compiere questo dovere, non conosco la situazione degli atti e quindi ho diritto di approfondire fino in fondo e, se necessario, ho diritto in questo periodo anche ad avere dei colloqui che mi chiariscano, se possibile (questo dipenderà dagli atteggiamenti che avranno le persone che io assisterò) e che mi consentano di metter a fuoco quegli aspetti, non soltanto di natura procedurale, ma anche di natura umana, che devono guidare la direzione di una difesa. Perché, come giustamente hanno detto i miei colleghi (non voglio ripetere), in questi tipi di processo già si riscontrano numerose violazioni in sede istruttoria e, purtroppo, quel che è più grave( ... ] è proprio in questa sede che alle volte si danno per letti gli atti, si danno per acquisiti elementi di prova che prove non sono, neppure sotto il profilo tecnico, e quindi sarebbero, costituirebbero quelle aporie che potrebbero indurre uria corte avveduta a un ripensamento globale delle singole situazioni, e di quelle in generale che sono coinvolte nell'ambito processuale.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==