Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

38 Art. 43 - Non è mai permesso allo stesso individuo di avere simultaneamente due o più postriboli di diversa categoria, nè di tenerli per interposta persona. Art. 44 - L'Autorità non acconsentirà mai che si stabiliscano postriboli nelle vie frequentate della città, nè in vicinanza di case di educazione, di pubblici stabilimenti e di edifizi destinati al culto. Art. 45 - I tenenti-postribolo sono in obbligo di provvedere a che vi regni la massima nettezza pos· sibile e di procurarsi tutti gli oggetti che saranno in via igienica prescritti dai Medici. Le finestre dei postriboli debbono essere provviste di vetri appannati nell'inverno, e di persiane fisse e chiuse nell'estate sino alla altezza di due metri misurati dal suolo interno della camera. Art. 46 - I tenenti-postribolo hanno l'obbligo di provvedere che tutte le meretrici addette alla loro casa si trovino presenti nel giorno e nell'ora fissati per la visita sanitaria. Art. 47 - La provocazione ed il lenocinio per parte dei tenenti-postribolo e di mezzani o mezzane, saranno puniti a termini del Codice penale. Art. 48 - I tenenti-postribolo non potranno per qualsiasi causa opporsi alle visite degli Agenti di Pubblica Sicurezza sia di giorno che di notte, quando saranno credute necessarie nell'interesse della pubblica sicurezza. Art. 49 - I tenenti-postt·ibolo non debbono ammettere nella loro casa alcuna meretrice senza prima averne fatta la dichiarazione all'Ufficio sanitario. Il numero delle prostitute in ciascun lupanare viene determinato dall'Ufficio sanitario.

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