Filippo Turati - Il delitto e la questione sociale

...................... ~···· .. · · .. ···················•• .. · ................ , . .............. ··················•··· .. ~· .. ·· ·····················•"···"········ - 53cessaria dcli' irresponsabilità, è termine che, a confessione dell' autore istesso, .non fu mai definito, nè è possi~ile definirne rigorosamente il valore (pag. 17). Un bel criterio in verità quello che è rimesso ali' interpretazione arbitraria del primo venuto I Il lavoro del signor Lelorrain, così ristretto ali' interpretazione d' un paragrafo della legge francese, andrebbe rifatto da capo a fo~do, dove volesse applicarsi al paragrafo rispettivo della legge italiana o a quello, più filosofico, della legge tedesca. Non occorre, d'altronde, essere molto eruditi in legislazione per comprendere che il concetto di follia non è concettogiuridico, e che quindi non può fungere da criterioprimario in una questione legai.e. Tuttavia lo sforzo, che il Lelorrain fa per « assimilare • certi stati psichici alla follia (tali la monomania, la pazzia morale, l' ebbrezza piena e non preordinata al delitto, ecc.), e per dimostrare di certi altri la inassimilabilità con quella, rivela come egli stesso si accorga che il criterio filosofico della irresponsabilità non può essere la follia, ma sì piuttosto qualche carattere che la follia ha comune con altri stati psichici più o meno diversi. Infatti, nessuna gherminella logica o metafisica saprebbe assimilare due cose diverse fra loro nella realtà: e se la follia, secondo la parola del codice, è la sola condizione dell'irresponsabilità, tutto ciò che non è follia, e quindi l'ebbrezza piena, l'epilessia, ecc., non sopprimeranno la responsabilità dell'agente. 81bl.oteca Gino Bianco

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