Critica Sociale - Anno XX - n. 4 - 16 febbraio 1910

CRI'l'ICASOCIALE pliar.ionc di forme di assistenza ,!!ià antiche, che quali pro\'\'Cdi111011li Rocinli dominati da un 1llito affatto 11110\'0. L:1 no::1tra impressione C 1 in conclusione, che noi Auoro mo11Clo il rcg;ime delle pensioni di 8tato gra• tuito possa considerarsi quale un e::1pcrimcnto lii socialismo cli Stato; nel ,·ealtio 11101Hlo1 invece, esso den} essere interpretato come una. larga solu:doue data ad un g;rando problema di pubblica assistenza. Esaminato il carattere g-en~ralc ciel fenomeno, ve– diamone rapidamente i punti salient.ì ed in partico– lare quelle lince csseuziali delle leggi, quei ris11ltnti 1 quelle basi teeuichc e le evoluzioni suhìte che ci possono es::iere ~uida e luce ncllit ricerca. dolht so– luziono pili adatta per l'Italia. L;i prima leggc,quella dclla.N1101•a-.%'ela11da el lt--DS, stuhiliva senz'altro elle " ogni pcrso11a dc!Jletà di almeno G5 anni. compiuti. in quanto sia nella Co– lonia, avrù lliritio ad una pensiono,, (art. 7). Questo diritto non ern, per altro, assoluto, ma. dovevrL sot– tostare ad alcune limitazioni. Le condizioni poste erano, brevemente riassunte, queste: · 1 ° risieclere nella Colonia; 2" avervi avuto residen;-,n continua 11egli u!t,imi 25 anni, tollerandosi solo una co nplessiva assenza. di due auui i 3° non avere, nel corso <le.l!li ultimi 12 anni, passato più di quattro mesi in carcere, non essere stato arrestato più di quattro volte, nè per delitto punibile col cnrcère per nlmeno 12 mesi o di natura eia disonorare il prevenuto nella stima pubblica; 4° non essere sh1to, uefrli ultimi 25 anni, con– dannato a cinque anni o più; 5° non avern, senza giustificato motivo, abhan• donato il proprio coniuge lJCI' pili di sei mesi e non aver tralasciato di prnvvedere ai hiso~ni <lei figliuoli al disotto dei 14 an11i r; 0 essere di buona condotta e costumi, tenere ed aver tenuto, almeno negli ultimi cinque anni, una vita sohria e rispettabile; 7° non avere una entrata superiore a 52 sterline all'anno (1300 lire); 8° non possedere, in capitale netto, beni accu– mulati di un valore superiore a 270 st. (6750 lire); 9° non essersi spogliati di un reddito o di una. proprietà per la speranza di ottenere la pensione. Le limita7,ioni non sono finite. L'articolo G4 esclu– deva: gli aborigeni della Nuovii-Zelanda, ai qua.li erano pagati assegni coi fondi destinati agli indigeni per la legge del ISG3 sulla lista civile; gli stranieri; i naturali7,zati da meno dì cinque anni 1 e finalmente i cinesi e tutti gli asiatici, fossero o non fossero naturalizza.ti. Trascurando queste esclusioni, il diritto alla pen• sione era acconsentito per la coincidenza .di quattro condizioni di fatto: la residen7.a 1 una determinata et:'t 1 una buona. condotta morale e ch•ile, una fortumt personale modesta. r..a cifra della pensione era fissata in lire st. 18 (450 lire) all'anno. Ma la somma era data parzial– mente1 con detrazioni cioè 1 nel caso dì reddito per– sonale superiore a L. 850 o dì capitale superiore a 1::!50 lire. Era stabilihL ht detrazione di una lira sterlina per ciascuna lira sterlina di entrata supe– riore a 3.J sterline o per t5 sterline cii capitale. Gli altri articoli della legge determinavano l'or– ganiz7,azione burocratica di questo speciale servizio, ma nessuna differenza era fatta tra le professioni, tra i sessi, come nessun contributo si chiedeva ad alcuno. Neppure era stabilito sul bilancio un fondo apposito, riservandosi il Governo di stanziarlo a cose vedute. li diritto era ritenuto così assoluto, che esso non poteva trovar freno nelle strettoie del bilancio. Piìt tardi la legge fu emendata. Nel 1900 1=1ì di- sciplinò il caso dei coniugi aventi eguale diritto alla j)ensionc. ~lit le modificazioni più importanti furono quelle del ID05, giacchè la. pensione fu portati\ da L. 450 a 650, l'età dei pensionati da 65 a 60 anni (1). L'esemµio della .1\'uova-½elamla fece breccia in altre colonie australiane. A pochi anni di distanza. - nel JDOI - 1tndava in vigore nella 1\'lfora Galles un sistema sost:rnzialmente identico, contenente, per altro, la. limitazione ai 60 anni nei casi di invalidità e Paument.o delle pensioni :1.llc G:'.>0 lire swnue. Nella Colonia Vittoria fu adottato un regime un po' diffe– rnr1te. " l◄:sso considern le pensioni come una specie di carità risen•ata ai poveri. 'l'ra questi si devono di~tinguorc i meritevoli, che soli sono 1>ensionatj, e gli indegni, che sono rnccolti in ospizi. Lo Stato, per diminuire il numero di quelli che si indirizzano a lui, ohhliga le Societìl di mutuo soccorso a creare uu servizio di pensioni. ,, (2) Questa legislazione, pur colle sue limit.azioni e deficienze, costi tu i va un tale risoluto passo inna1}'l,i nella politica operaia, che il Lahour parl.!f non poteva non farne mrn piattaforma per l'estensione a tutta la l•'ede,·azione. E la battaglia è oramai vinta, perchè l'Austrnlia ha, dal 10 giugno 1908, una legge gene– rale "{or lhe.paye111ento{ inrnlicl mut olll age ven– -~io11.-: ,,. La sua applica;-,ionc non ebbe principio, però, che eia pochi mesi. LrLlegice federale è 1 nelle sue grandi linee, simile a quella originaria neo-zelandese, ma com1>rende in– sicrne la. invalidità e la vecchiaia. li limite di otiL è fissato a fi:'; anni, per gli uomini, a. 60 ann-l in caso di invi1liditì1. l'I governatore generale può ridurre l'età a GO anni, per le donne. Neppure differiscono le cr:indizioui richieste per realizzare la pensione, ma sono esclusi dai benefizi della legge quelli che pos– seggono oltre 7500 lire di capitale. Con questa cifni, più ele,·ata cli quella neo-zelaudese, ò accresciuto il numero dei cittadini aventi diritto alla pensione dello Stato. La misurn della pensione non è fissa, essa è in rapporto colla proprietà o col reddito del pqnsionato. L'articolo 24 stabilisce nettamente: "L'ammontare di una pensione raggiungerà in ciascun caso la misurit che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, il Commissario, che determina il diritto a pensione, stima ragione\'Ole e sufficiente, ma non dovrà in alcun evento superare la misura di 26 sterline l'anno, nè dovrà salire a tale misura per cui l'entrata del pensionato: insieme con la pensione, superi 52 ster– line l'anno. ,, L'organizzazione di questo servizio, in parte ri· calcata sull'organizztlzione neo-zelandese, può essere così descritta. Vi è un ministro responsabile che no– mina un Commissario generale per l'applicazione della legge. AIla sua vo!ta questi delega, por ogni Stato, un Commissario cli sua fiducia. Ogni Stato federale è suddiviso in Distretti ed a ciascuno è preposto un registrar, anello di congiunzione tra il cittadino e lo Stato. Chi crede di a,,er diritto a pensione presenta do• manda al registratore, corredandola dei documenti prescritti. Questi istruisce - come si direbbe in gergo burocratico - la. pratica e, quando il doss-ie1· è formato, ne prende possesso un magistrato, il quale esamina se il richiedente ha. diritto, assumendo tutte quelle informnioni, compiendo quelle indagini che gli paiono necessarie, e decide se si deve, e in quale misura, accordare la pensione. Se il richiedente non è soddisfatto 1)uò a.ppellarsi al 1\linistro, che fa ri· Yedern il caso d11.I Commissario, e questi decide, senza appello ulteriore. ( 1) SI. 11uòleggero Il testo dolio leggi 11eo-::elam/tsi In /Jolle/Uno (lei Credito e iltllu l'rev,dem:a, nono 1996- anno 1908, ( 2 ) MF.Tll'i: IOC'O cli., pag. 2~6.

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