Critica Sociale - Anno XIV - n. 4 - 16 febbraio 1904

CRITICA SOCIALE 39 I rrRIBUNALI DBL LAVORO e l'unificazionedelle leggi che li concernono J. .Nolln tornata IG corrente della Cnmcm dei deputati, 1'011. Sottoseirretario cli Stato Gerolamo del Balzo, ri.:1>011- dendo a. un'interrogazione Ca.brini circa i lavori della Comnfr,:;,;ione cui la Camera affidò da tempo immemo– rabile lo :;t;:dio del di'ìe~no di leggo per i probh•iri agrieoll, rirorma ancora di questi ;:iorni ri('hie,;ta dalla rappresentanza di centomila lavoratori della terra orga– niz1.ati, dichiarava fra l'altro es'lcro inten1.ione del :lli– nislcro coordinare quel disegno di leggo con gli altri disegni dì leggo che ad c.~so !li connctlono. Questa dichiarazione rispondo a un \'Oto <li recente presentato, al ministro d'Agricoltura on. Ha\·a, dal Comi– tato permanente del lavoro. Dallo. Reln1.iono 1 in cor ..o cli stampa, sul disegno di leggo pei· la rifo,·ma <leipro'Jit'iri in lwitriali, cho sarà presentata alle J)rossime seduto (2 mar1.o o seguenti) del Consiglio nazionale del lavoro, stralciamo i motivi che giuitiflcano quel de:,iderio 1 mal– grado il breve ritar,lo che no J)ui1derivare. J.'aremo se– guire - togliendoli qua o IÌL dalla stessa nela'lionc - nitri appunti che, scostan,losi dalla minuta esegesi <lei progetto, trattano questioni di generalo interesse, atti– nenti alla riforma dei 'l'ribunali del la\'oro. Per l'uuiricazionc dollc leggi sui '11ribunali del lavoro. JI disegno di legge svolto dal Cabrini - preso in considerazione dalla Camera, annuente il Go\'erno - Yenh·a, con saggio consiglio, su proposta del Cabrini stesso, deferito allo studio delhl stessa Commissione, che ~ià aYeva studiato e riferito sul disegno cli leg~e per il Contratto cli laroro. 1·1 diciamo Mcon saggio consiglio 'l'l perchè - come itppariril meglio più oh.re i due disegni di legge si suppongono a vi cenda, e inscindibilmente si con· caleunno. li contratto di lavoro è la materia giuridica, sulla quale la speciale g-iurisdizionc dei probi\·iri deYC esercitarsi: le rispetth·e lc-"gi re~olatrici !:!tanno l'mm all'altra ccmc un codice cli diritto sta al rispetth·o codice di procedura. l)i più, il progetto di legge sul Contratto cli lavoro, nato sotto la preoccupazione dei:;-liscioperi che pul• lularono con tanta frequenza. ol primo nlito fecondo cli lihcrb\ politica che spirò poi h1voratori fra il 1901 e il 190:!, non si limita a sancire regole cli diritto, a scerpurc abusi, a consacrare o disciplinare con– suetudini; ma, cogli art. 9 (' IO e con tutto il capo VI, dedicato alla ronriliazione e all'arbitrato 11elle rontrorersie indit'iduaU e, specialmente, collettire, im1>inge arditamente nel campo ((('Ila giurisdizione e della procedura, sia consacrnndo !a facolfa data ag-li industriali e ai lavoratori, quando scop1>inoconflitti fra loro, di farsi rappresentare dalle rispetti \'Oassociazioni professionali; sia creando o riconoscendo istituti con– ciliativi ed arbitramentali, masRimo fra i c1uali quella ('01111ssio11e J) n,umente 1n·ori11rialf' eletta dai Coll<'gi probivirali o, in difetto,dal Presidente della Corte d'Ap– pello, alla. quale è commesso, o clironciliarc e tentaL' cli risol\'cre essa stessa i conflitti collettivi, o cli deferirli a Collegi cli probiviri, a Commissioni arbitramentali già C8istenti o ad arhitri appo~itamcnte designati. (Art. !>I, 52, 5-t, 55 bis del disegno cli legge sul Contmtto di lm::oro). 1.aCommjssione della Camera pclConlratto di laroro, nella elaborata Relazione delron. Chimirri, nota come il progetto go\'ernativo si chiarisca " incomJ)leto e non scevro di antinomie ., sopr11h1tto per c1uesto pe– culiare motivo: che In lcg-.!,!'e avrchhc creata la funzione 1,ri111adc~li organi che dc\'0110 escrcirnrla: primu. cioè che siano istituiti i probi\il'i agricoli, e mentre i probi\'il'i industriali esistono appena in :!7 pro• vincic del Hegno ed esig-ono profonde riforme legi– slutivc. (l<elazione 1 pag. H) . Dello stesso difetto è natural<' che risenta il di– srgno di lcl!ge che stiamo per csaminarcj il quale donchhc appunto fornire alla li'g-~c sul ('o,tlratlo lit luroro \11111 parte degli oq.nu1i indi::.pcn:sahili alla propria effettuazione. Onde :q>1rnre, anche in astratto, l,t impcrio:m ncce!>sità di un reciproco coordinamento. E, per pari ragione, stimiumo che il coordinamt•11to dehha estendersi a quel prog-etro di legge per r 1sfitu– :;ume dei prohiviri nell"ugi·ir·ollnm cli<',presentato dal• 1'011.lhlccclli, ministro, alla ('a.mcm dei Deputati sin <hl! I I m!lggio 1902 1 fu affidato 1HI una Commissione, delltt quale, e dei cui la\·ori, per vols.:·cre di mesi e di anni, pili non s"è udito parlare. ln\'C'l'O, quand'anche 1>ossnconsentirsi coll 1 on. Cabrini che la divcr~ità elci tipi di contratto di hworo (o piì.1 proµriamentC' la maggior complcssib't delle classi sociali che si tro\·ano di fronte consigli, non solo di fog-g-iarc il prohivirato agricolo son,t un tipo alquanto diverso eia. qnello ciel probiYirato industriale e commerciale, ma cziandio - ciò chr non ci scml>ni ugualmente necessario - di disciplinarli con due leggi materiai• mente separate; certo è che u11 grnnde numero di qucslioni, o di questioni cnpitali. che si presentano per la riforma elci probiviri indui;lriali, si presentano nnrhC', con perfetta illcntitìl, nell'ordinamento da darsi ai probi\·iri per l'agricoltura. 'l'oli sono, per tacer cl'altro 1 quC'lla delrobbligatorietì1 o non della costituzione dei Collcg-i in tutte le pro– Yincic o in altre circoscrizioni o locc1lità j la c1uestione dell'elezione della presidenza dei Collegi; qucll:t delle misure da prencler5i per ov,·iarc alla diserzione delle urne e ad ostilità di classe e meditati hoicot• tag-gi da parte degli intcrest-1ati; le questioni gra– vis~ime inerenti alla. competenza per territorio, per materio, per valorcj la ammissione e i limiti dell'ap– pello, la natura del magistrato a cui esso dchba rccan,i; 11 unificazione o meno degli uffici di Conci– liazione e di Giuria; la. questiono della rapprcscnM tnnza delle parti, se cd tl chi ))OSSA. essere attidutu; delle memorie a llifcsll, della pubblicitìl delle udienze, ecc. ccc. ,~;evidente che, do"e questi 11rohlcmi siano risolti come a.v\'icne nei progetti in modo diYcrso nel- 1'una legge e nell'altra, mentre nessuna obiettirn. necessità, ma solo una differenza cli criteri subietti\•i determina la disparità delle Holuzioni: nè il legisla– tore darebbe prova cli coeren:m con sò stesso, nè i rispettivi istituti se ne scntirchhcro av"antaggiati. Anzi, la soluzione contenuta nolla Iegg-e cronolo– gicamente posteriore scn.-ditcrrhbe la soluzione di– versa della legge precedente cd esautorerebbe il rc– lnth•o istituto. Ond' ò che il primo voto, che noi presentiamo alle discussioni ciel Consiglio supC'riore del la,·oro - voto non suggerito cht biz,rntine preoccupazioni di simmetria legislativa, ma d11ll'esame concreto delle antinomie altrimenti inc, itilhili - è che le Com– missioni della Camera, cui furono deferiti i tre <li– ticgni cli lcg-ge di cui s'ò disco1·so, si fondano in una sol11 o provvedano al coordinamento dei criterì go• ncrali e delle particolari formule legislative, ()CL' modo che, dall'esame contcmpomneo delle tre lcgg-i connesse, esca un tutto organico e coerente, cui sia dt1to 1>oiveramente di funzionare. I•: crediamo che da un tale lavoro anche apparirà chiara la com·enienzn di distribuire diversamPntc la materia complessa che le tre lcg-gi - se1>aratamente concepite ed elaborate - intendono a disciplinare.

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