Critica Sociale - Anno XIII - n. 6 - 16 marzo 1903

Cri tic a Sociale f? IVIST.ll QUINDICIN.llLE DEL SOC/.llLISMO Nel Regno: Anno L. 8 • Semestre L. 4 - All'Estero: Anno L. i.O - Semestre L. 5,50. Lei/ere e oaglia aWUfflclo di CRITICA SOCIALE- MILANO: Portici Galleria V. E. 23 Anno Xlii - N. 6. Non si vewle a nimiek'i SCJHl'l'ati. Milano,16 m.arzo1903. SOMMARIO Attualità. I,11lt{JQe 81ft co11tmtto di /{IVOro: 'p1mH 8C1/ltt1li; Il. I l'tOOl{lllltlllL dl 1anwo (t,A CRITICA f!ocu.u:). Ri(Ql'llllill/lO t /JOCi.llllillttO: J.'l'(I MUltl'(llld ,. Jaurù (XOI). GU (JrU dtlle f~pt,·ldl: Crltlcho allo lludlo IU Ullalla , ' ti·attnt, di commtreW di A, Cablnll o L, Einaudi: 11. e,a 1111tatffmemt1·i. 1fkmale (l:, :\f.\St•DARI). Come,, crltkCI (.\. C,\81ATI O L. l:LSAUOI). Studi aoclologlcl. I iltlllP/k'Utl (Id lll(l/t1·1a1umo ,tor~: Il( (1'1•:TAO PO:i:TASA), w me:.wd1·u, "" dist9110 di lt{lflt "'' co11tralU aq,·a,·u: 111. I ,·imtdll (ll11e) (t't:01:RICO llAIROlil). LALEGGE SULCONTRATTO DILAVORO punLi salienti Il. I regolamenti di lavoro. Come si forma il contratto di lavoro? I~ questo il secondo u punto saliente II su cui richiamiamo l'at– tenzione deg-li interessati e degli studiosi. Chi si coutenti dell'a~pctto giuridico - ossia for• male e superficiale - dello coso risponde1·ì~che e~so si forma corno tutti g·li nitri contratti, col coincidere di due o pili volontà in ùlem 1>fttcitum 1 col libero cd onesto consenso, in qunnto esso non urti colle clis1}0• sizioni del diritto vigente. Yarranno poi per l'appli• cazionc 1 lo regole interpl'etative pubblicate come proc· mio a.ICodice civile; i casi non espressamente previsti si risoh·ernnno per analogia. o giusbl i principii i;c• nerali di diritto; la convenzioni) non pott'lt mai de– rogare alle leggi proibitive o a quelle riguardanti l'ordine pubblico e il buon costume. A questo pro– posito, non è inutile rammenbuc un paragrafo del Codice pennlf', che 11011 ha. l'abitudine cli incomod11ro molto spesso i ma;:ristrnti 1 l'art. 145 1 nel Htolo " dei delitti co11tro la liberti\ 111 pcl quale "chiunque ri• duce una persona in ischia.vitll o iu altra condizione mwlogc, ò punito con h, reclusione eia 12 a 20 Anni · disposizione che, dovo lo spirito del giudice :llaS?nAl;cI Animasse i togati italiani, troverebbe spesso applica.• ;dono cli fronte a certi contratti a base cli ricatto a ceri.i rog-olamenti eia eritastolo in vigore nelle ri'tb· brichc, al trattamento fotto in certe plaghe ai con• tadini ed ai braccianti. Di pii1, sempre in tema di n1liclit:'1o cli applic1t· :done dclhl convenziouc, Yarranno le regole dei con• tratti in genere (art. IODSe seg. Cocl. Civ.): il con– senso estorto non ò consenso; la causa illecita. l'errore sostanziale, il dolo di una parte quando sia Stato dc· termina~1te, rendono irrita e nulla la convenzione; i contratti debbono eseguirsi di buona. fede ed obhli· gano anche a tutto le conseguenze che ne derivano secondo l'equifù, l'uso o la Jerrg-c; noi contratti dcc badarsi ul complesso ùcllc paftuizionì e all'i11te11 ... --ilmc verosimile delle parti; le ambiguità. si risolvono se• condo l'uso locale; le clausole ct'1,so si hanno per sti– pulate, sebbene non espresse. Donde il valore delle cons11elll<li11i che, noi campo del contratto cli lavoro (il qunlc o non è scritto o non suol essere partico– lareggiato), assumono una importanza predominante, talchò può dirsi che, lo pH1volte, la consuetudine ò quasi tutto il contratto. L;na legge sul contratto cli lavoro dorn sviJuppnrc questo regole, riducendolo dalle sforo dcll'astrtttto sul terr(.)HO concrnto, specificandole o n.dttttanclolc allo vive esigenze della speciale materia che essa con– templa. Dove perciò sceverare, così in tema di ob– bligazioni es1>ressecorno di obbligazioni tacito e sup– poste, quindi anche di consuetudini, quelle che convien favorire o quelle che giova ostacolare, sia discono– scendole a dirittma., sia non a mmettendole so non in quanto si1tno espressamente richiama.te o volute, esclusa la presunzione anche J111'is ta ntum. J·]vidento1Ìlente, co~iffotte questioni si riconducono sempre nlla effettiva libertà. e validità. del consenso; e qui si paro fa diffcrcnz:t che passa fra. il concetto formalo o giuridico della libertà (rillcsso postumo dell'economia individualistica.) e il concetto della Ji. bertà, ris1>oncleutealla. moderna realtà dolio cose, ~he è concetto essenzialmente di facoltà e cli potere. Poi giurist:i vecchio stile, il consenso esiste od è ,•alido quante volto concorrano certe condizioni esteriori: la maggior età. dei contraenti, !'assenze\ di raggiro, cli violenza. materiale, di arnbiguib\ manifesta. Per l'cco– nomistn. o pel sociologo, che guardano pili addentro nei fatti, il consenso può essere assente o ,,iziato, perchè non illuminato o non libero, pur nel concorso cli tutto quelle condizioni. J)i piìi, hL libertà del con· senso ò suscettiva di una grnduazione infinita. Sotto un certo aspetto, il consenso elci Ji\voratore moclcrno ò semprn nullo o rivocRbilc, stante la disparità clcllc forze dei due contraenti che stanno di fronte; l'opc• raio, specialmente il la,•oratore isolato, non sorretto cl.i Ila forza delle organizzazioni, l'operaio che non può aspettare e può essere " preso per fame 111 ù sempre, piil o meno, un ricattato. Scnovchò, nello at– tuali co11dizio11i dell'assetto economico, Ja losr:;e non potrebbe proclamare cosiffatto JJrincipio, senza. o l'ic• scire nffutto sterile, o sovvertire lo stato cli fatto o portare l'anarchia nella produzione. Che cosa può f!lro la leggo~ Rssa può unicamente coacliuv!lre l'opera spontanea dello fomrnzioni difon• sivo dei lavoratori, sanzio11arnc gli sforzi e adoperarsi di consona. con esse pcrchè il consenso elci hworn– toro l'ioscn il J)iìt possibile libero, pensato o cosciente e riesca. tolo ogni giorno di pilt. La schiaxitì1 non è tanto una condizione giuridica, quanto una condiziono di fatto. La legge non ha. potere di spezzarne lo ca– tene d'un colpo, ma. può limarle o as!:lottigliarlo. Di pilt 110nsi 1mò pretendere, ma.questo si dei·e preten• dere da una legge modema. V'è un'altra osscn-Aziono da f11re. Il contratto di lavoro 1 nell'industria. contemporanea, ò cli sua natura col lettivo. f: co llettiYO quand'anche formalmente no sia iudividua.le la stipuh1zione 1 porchò è collettiva. la

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