Critica Sociale - Anno VII - n. 14 - 16 luglio 1897

210 CRITICA SOCIALE Art. 2. Possono essere assegnati a domicilio coatto i diffa– mati ai termini degli articoli 95 e 96 ( 1 ) ed i sottoposti ,\Ila vigilanza speciale della pubblica. sicurezza, quando, sì gli uni che gli altri, abbiano riportato, con distinte sentenzo: a) tre condanne per contravvenzione all'ammoni– zione od alla vigilanza speciale, ovvero b) due condanne per uno dei delitti preveduti dal lib. 11, tit. Ili, cap. VII ed VIII; tit. IX, cap. J (eccettuati gli articoli 370 e 371); e tit. X, cap. I, Il e V del Codice penale, (') ovvero e) due condanne per contravvemdone all'ammoni– zione od alla vigilanza speciale, ed una per uno dei delitti di cui alla lettera b. Art. 3. Possono attresi essere assegnali a domicilio coatto, quando siano pericolosi alla sicurezza pubblica: a) coloro che, essendo ammoniti od invigilati spe• ciali, abbia.no riportate due conda.nne, per distinte sen– tenze, o una sola ove la pena sia stata supcrior~ a tre anni, per i delitti preveduti al lìb. Il, tit. V, e tit. VII, cap. I, articoli 300 a. 308, 312, 313, 315 e 317 del Codice penale ( 3 }: ovvero che abbiano riportata una. sola. con– danna, qualunque ne sia. stata la durata. della pena, per uno dei delitti preveduti dagli art. I a. 6 della. legge 19 luglio 1894, n. 31.t•, sui rea.ti commessi con materie esplodenti; b} coloi·o che con alli p,·eparalOl'i a()biano mani/t!• stato il clelibe,-atop1·opositodi auentw·e, con vie cli fauo, atl'o1·llinamento della famiglia o della prop,·ietà. Art. -1. La denunzia pel domicilio coatto vien fatta dal capo dell'Ufllcio provinciale di pubblica sicurezza, con rap– porto motivato e documentato, alla. Commissione pro– vinciale, di cui all'articolo seguente. Art. 5. L'assegnazione a. domicilio coatto è proposta, con deliberazione motivata, da una Commissione provinciale, composta: del presidente del Tribunale, che l:1. presiede, del procuratore del re, e d'un consigliere di Prefettura. Art. 6. Questa Commissione, con atto <li citazione per mezzo d'usciere, chiama. davanti a sè il denunziato per sentirlo nelle sue giustificazioni a voce o 1rnr iscritto. Se la persona cituta. non comparisce, o non giustifica la. sua assenza, ovvero non manda la sua difesa per iscritto, la. Commissione procede in contumacia. Per gra,•i ragioni di pubblica. sicurezza, la Commis– sione provinciale può ordinare, con deliberazione mo– tivata, l'arresto della persona proposta per l'assegna– zione al domicilio coatto. Ari. 7. La proposta. di assegnazione a domicilio coatto, con i motivi che la. determinano, ò comunicata all'interes– sato, il quale, entro quindici giorni, potrà. far pervenire (') Più d'una ,·olla condannali o anche solo procl!seati ea.fsom ptt' 111,untctt11,rn ,ti proi:e e insieme designati datlapubbllr.a i;oct come colpevoli abiluali in Mate1·ia di: omicidio, lesioni personali, minacela, violenza o resistenza all'autorità; come pure di incendio, associatlone a delinquere, furto, rapina, estorsione, ricauo, trutra, api>ropriaziono indebita, riceUaziona o favoreggiamento di tali delitti. (') Gli articoli del Codice penate qua sopra Indicati riguardano: la violenza e resistenza all'autorità, l'oltragyio e altrt delitti co,iti·o vubbllct vr,tctatt (187 a !OOJ; l'omicl:lio ,·olontar!o (3Gi-3tì9); il furti', la ra1Jina, estorsione e ricatto (40!·41!) e la riceltazione (\!I). (3) I citati artlcoli contemplano: Lii). Il, TU. V, i cosldelli reali contro l'ordine pubblico. cioè: la i.fttga:io11t a delin(fttU"t (':116), l'apologia dl reato. l'tncttamento alla dtsobbtdl1m:a della ltfJUt e l'eccuamento alCodEo ,,.a lt c/ a.ul sociali {!47J; l'auoclastone per dtEOl(fuen, anche nt:i sensi 1lell'art. t-P (int1mdasl, per ora, a&• sociazioni anar;:hiche, socialiste, repubblicane) (t,s-'!51); l'tcctra• mento afta guerra clvU,:, l:'I fol'm:tzione di corpi armati e lit mi– naccia rii publilico disastro (!5!-~~5/. TU. VJJ, capo I; l'lnc~ndio, l'inondazione e altri delitti di comune pericolo (300-308), i dolosi e pericolosi danneggiameull di ferrovie, strade, telegrall (31!, 313,315, 317), B b 1oteca Gino B1arco la sua. difesa. per iscritto alla. Commissione centrale, di cui all'articolo seguente. Art. 8. L'assegnazione a domicilio coatto e la. durala di esso sono deliberate, in seguito a. proposta. motiva.la della. Commissione provinciale, da una Commissione centrale, composta: di un presidente di sezione della Cassnzione di Roma, che la presiede; di due consiglieri di Stato; di due consiglieri della Corte di cassazione. Il presidente ed i membri della Commissione centralo sono designati dai collegi e dagli umci ai quali rispet• tivamente appartengono o nominati con decreto reale. Art. n. La durala. del domicilio coatto ò da sei mesi a tre anni. Quando sia. dimostrato che rassegnato a domicilio coatto perdura. in quella condizione morale che ha dato luogo all'assegnazione, la durata. del domicilio coatto, sopra proposta della Commissiono provinciale, e deli– berazione della Commissione centrale, può essere pro– trat.ta por un periodo non maggiore di altro anno e sei mesi. Per coloro però contemplati alla lettora b, art. 3, la durata del domicilio coatto non JJUÒ esser maggiore di un anno, e non potrà essere protratta per un pel'iodo maggioro di sei mesi. Art. IO. Il domicilio coatto si esegue mediante assegnazione a dimorare in un Comune del Regno, od in uno stabi– limento di lavoro industriale od agricolo, colle discipline stabilite dal regolamento. Ari. Il. La Commissione centrale determina, caso per caso, se un individuo debba essere assegnato in un Comune del Regno, o debba essere destinato a uno stabilimento di lavoro. Art. 12. Quando la. Commissione determina che un individuo debba essere assegnato in un Comune, il Ministero del• l'interno, tenuto conto dei mezzi di sussistenza. di cui l'individuo stesso dispone, della faciliti:~di trovar onesto o proficuo lavol'o, e delle condizioni di famiglia, stabi– lisco il Comune in cui deve dimorare; e può accordargli per due mesi, al massimo, un sussidio giornaliero che lo metta in grado di far fronte ai primi e più urgenti bisogni della vita. Art. 13. Se il domiciliato coatto, assegnato in un Comune, non si procura. lavoro o si rifluta di lavorare ove il lavoro gli sia procurato, si abbandona a vita oziosa. o vaga– bonda., o vien meno agli obblighi impostigli dall'autorità. di pubblica sicurezza., il Ministero dell'interno provoca dalla Commissiono centrale l'invio del coatto in uno stabilimento di lavoro. Art. 14. Gli individui assoa-nati ad uno stabilimento di lavoro riceveranno il vittO in natura, il vestiario, il caser– maggio, e saranno sottoposti al sistema di sopa.raziono notturna, con l'obbligo del lavoro a norma del regola• mento. Il prodotto netto del lavoro dei domiciliati coatti ap– partiene allo Stato: però una. parte delle mercedi ad essi assegnata (dal 30 al 50 per conto) dovrà. esser loro conteggiata. Art. 15. Coloro che sono assegnati in uno stabilimento di lavoro e mantengono buona condotta possono essere ammessi, durante il giorno, n. la.vorare in opere pub– bliche o private sotto la dipendenza e secondo le norme disciplinari all'uopo stabilite. Art. 16. Il Ministero dell'interno, quando ne sarà. richiesto dall'assegnato al domicilio coatto che non debba rispon– dere di alcun reato, gli rilascerà. il passaporto per emigrare all'estero e rimarrà. re\'Ocata rassegnazione a domicilio coatto, allo spirare del termino pel quale cm stata. deliberata. Ari. 17. Su domanda. degl'interessati, la Commissione centralo può accordare ai domiciliati coatti 1 che danno prova di

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